Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Art. 32 Obbligo d’informare

Cpv. 1

Al rilevamento dei dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto in particolare dell’identità del detentore della collezione, ossia l’UFM, e delle finalità del trattamento dei dati in ORBIS e nel C-VIS. L’interessato deve altresì essere al corrente delle categorie di destinatari dei dati del C-VIS.

Cpv. 2

Il garante del richiedente il visto ha parimenti diritto di essere informato sugli elementi menzionati al capoverso 1 dell’articolo 32.

Art. 33 Risarcimento danni

Il regolamento VIS CE non prevede il risarcimento danni in caso d’errore incorso nel quadro della gestione del sistema nazionale visti. Il regolamento VIS CE istituisce tuttavia, all’articolo 33, una responsabilità di ciascuno degli Stati nel quadro del funzionamento del C-VIS. Pertanto la Svizzera è responsabile in caso di cattiva gestione del proprio sistema nazionale e delle implicazioni che ciò può avere sul C-VIS. Occorre pertanto prevedere tale responsabilità nella presente ordinanza. Chiunque ha subito danni legati alla gestione di ORBIS ha diritto di reclamare un risarcimento. Tale diritto e la procedura che ne deriva sono retti dalla legge del 14 marzo 195829 sulla responsabilità (LResp). Nel quadro dell’attuazione degli accordi d’associazione a Schengen, la Svizzera ha disciplinato nella LResp la questione dei danni legati alla gestione del Sistema d’informazione Schengen (SIS). I pertinenti articoli prevedono tra l’altro, a prescindere dalla persona che ha causato il danno, una responsabilità causale della Confederazione con possibilità di rivolgersi al Cantone presso cui è impiegata la persona che ha provocato il danno. Trattandosi anche qui di un sistema d’informazione Schengen, appare logico applicare per analogia anche al C-VIS gli articoli della LResp relativi ai danni derivanti dalla gestione del SIS.

Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 34 Sicurezza dei dati

Il presente articolo corrisponde alla disciplina usuale in materia di sicurezza dei dati applicabile alle banche di dati (cfr. p. es. art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 dell’ordinanza SIMIC). Le misure organizzative e tecniche circostanziate sono stabilite nel regolamento sul trattamento.

Art. 35 Statistiche

La presente disposizione consente di garantire che la Svizzera possa trasmettere le statistiche necessarie ai vari organi dell’Unione europea e adempiere in tal modo i propri

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RS 170.32