Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Art. 8 Proprietà dei dati trasferiti al C-VIS

Cpv. 1

La decisione 2009/876/CE definisce, al punto 2 del suo allegato, la nozione di proprietà dei dati. Lo Stato responsabile per la registrazione dei dati al momento del deposito di una domanda di visto diventa il proprietario di tali dati. I dati registrati nel contesto della decisione di rilascio o di rifiuto del visto conservano il medesimo proprietario.

A titolo indicativo, lo Stato proprietario dei dati della domanda di visto può cancellare tutti i dati collegati, comprese le proroghe o gli annullamenti effettuati in un secondo tempo da un altro Stato Schengen. Tuttavia lo Stato che ha annullato o prorogato un visto emanato da un altro Stato è libero di cancellare o correggere i dati che lui stesso ha registrati e trasmessi al C-VIS.

Cpv. 2

Se un’autorità incaricata della procedura del visto copia le impronte digitali già figuranti nel C-VIS, diventa proprietaria del nuovo fascicolo così creato.

Art. 9 Collegamenti tra fascicoli relativi alla domanda

Cpv. 1

Trattandosi di collegare una domanda a un’altra domanda nel contesto di un gruppo di viaggiatori o di un viaggio in famiglia, il medesimo Stato è proprietario di tutti i dati. Tale Stato è inoltre l’unico a poter creare collegamenti tra diversi membri del gruppo e a poter correggere tali collegamenti. Questa competenza incombe alle autorità svizzere che rilasciano i visti.

Cpv. 2

Solo lo Stato proprietario di un fascicolo di domanda del visto è autorizzato a collegare lo stesso a uno o più altri fascicoli del medesimo richiedente oppure a sopprimere tali collegamenti. Le autorità svizzere competenti in materia di visti sono pertanto libere di collegare un fascicolo a fascicoli preesistenti del medesimo richiedente il visto.

Sezione 3: Accesso in rete al sistema ORBIS (art. 109c LStr)

Art. 10

Si tratta di definire con precisione i servizi aventi diritto d’accesso al nuovo sistema nazionale d’informazione visti. L’articolo 10 concretizza l’articolo 109c LStr. Gli accessi sono definiti esaurientemente nell’allegato 2 della presente ordinanza. Tale allegato definisce l’insieme dei dati relativi ai visti nonché i diritti di consultazione e di trattamento (cfr. commento relativo all’allegato 2, alla fine del presente documento).