Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

− impronte digitali;

− tipo di visto e numero di vignetta visto;

− informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico delle spese di

sostentamento del richiedente durante il soggiorno.

In caso di esito positivo della ricerca nel C-VIS le autorità sono autorizzate a ottenere tramite la CO fedpol altri dati di cui all’articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE. Possono accedere in particolare ai rimanenti dati figuranti nella domanda di visto, alle fotografie e a tutte le indicazioni supplementari registrate nell’ambito del visto rilasciato, rifiutato, annullato, ritirato o prorogato.

Le domande presentate dalle autorità cantonali o federali nell’ambito della prevenzione, dell’individuazione o dell’investigazione di reati di terrorismo o di reati gravi vanno rivolte esclusivamente alla centrale ad hoc della CO fedpol. Nella fattispecie non è lecito procurarsi i dati passando dalle autorità cantonali di polizia aventi un accesso diretto al sistema ai sensi dell’articolo 11.

Art. 22 Scambio di dati con Stati nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il

regolamento VIS

Occorre assicurare lo scambio di dati ai sensi dell’articolo 6 della decisione VIS UE tra la Svizzera e le autorità di polizia e di perseguimento penale degli Stati membri dell’UE per i quali il regolamento VIS CE non è (ancora) entrato in vigore. Va rilevato che per il Regno Unito e l’Irlanda, per esempio, il regolamento VIS CE non è ancora in vigore. Le pertinenti domande debitamente motivate vanno rivolte in versione cartacea o elettronica tramite vie di comunicazione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria (p. es. e-mail di Interpol o Europol), direttamente alla CO fedpol oppure alle autorità svizzere di cui agli articoli 17 e 18. Queste ultime trasmettono quindi le domande alla CO fedpol. In occasione della richiesta, le autorità interpellate possono informare i loro colleghi all’estero della possibilità di rivolgersi direttamente alla CO fedpol. L’esame delle domande compete alla CO fedpol, che è altresì chiamata a rispondere direttamente alle autorità straniere.

La Svizzera può parimenti chiedere a uno Stato membro nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE di comunicarle i propri dati relativi ai visti. Le domande debitamente motivate sono presentate anche in questo caso in versione cartacea o elettronica.

Capitolo 4: Consultazione di altre banche dati e VIS Mail

Art. 23 Consultazione di altre banche dati

Le autorità incaricate di esaminare le domande di visto sono autorizzate per legge a consultare altre banche dati tramite il nuovo sistema ORBIS. Si tratta in primis di verificare se il richiedente il visto è noto al sistema d’informazione per i settori degli stranieri e dell’asilo in base all’articolo 9 capoverso 1 lettera f e capoverso 2 lettera e LSISA.