Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Stato competente per trattare la domanda in base al regolamento Dublino. Le impronte digitali del richiedente l’asilo sono parimenti lo strumento principale che consente la ricerca nel C-VIS. L’entità dei dati consultabili in rete è superiore a quella prevista all’articolo 15. Le categorie di dati sono indicate all’allegato 3. Va rilevata in particolare la possibilità di consultare i fascicoli successivi del detentore del visto. Inoltre i fascicoli relativi al coniuge e ai figli sono accessibili in misura identica a quanto previsto dall’articolo 15, ossia per determinati dati della categoria I.

Si constata che le autorità del settore dell’asilo non hanno accesso ai dati relativi ai visti rifiutati o ai casi d’interruzione della domanda di visto (categorie III e IV).

Sezione 3: Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d’accesso centrale

Oltre a quanto previsto dal regolamento VIS CE, le autorità incaricate della sicurezza degli Stati membri e Europol devono parimenti avere accesso ai dati del C-VIS concernenti le violazioni gravi così da essere più efficaci nell’espletamento delle loro mansioni di mantenimento della sicurezza interna e di lotta al terrorismo, conformemente alla decisione VIS UE.

Art. 17 Autorità federali autorizzate a ottenere dei dati

Per motivi di protezione dei dati e di trasparenza, questo articolo indica le autorità, a livello federale, autorizzate ai sensi della decisione VIS UE (art. 3 par. 2) a inoltrare una richiesta di dati del C-VIS presso il punto d’accesso centrale. Le autorità federali che nell’ambito del mandato che svolgono per legge sono attive nella prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, per analogia con il catalogo dei reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP)18, non hanno un accesso diretto al C-VIS, ma rivolgono le loro richieste a un punto d’accesso centrale. Quali autorità chiamate a effettuare le indagini di polizia giudiziaria in virtù del CPP sono pertanto menzionati il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia giudiziaria federale. Quest’ultima può rivolgere pertinenti richieste al punto d’accesso centrale anche nell’ambito delle proprie mansioni in quanto ufficio centrale di polizia giudiziaria in virtù della legge federale del 7 ottobre 199419 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC). In adempimento delle mansioni preventive attribuite loro dalla legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), anche le unità organizzative del Servizio delle attività informative della Confederazione menzionate esplicitamente possono formulare pertinenti richieste di comunicazione di dati.

Il servizio Identificazioni internazionali (INTID) è un commissariato facente parte della Divisione per la cooperazione di polizia internazionale (CPI) di fedpol. INTID è il servizio

18

RS 312.0

19 RS 360 20 RS 120