Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
1. Introduzione
1.1. Regolamento VIS europeo
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La sottoscrizione dell’Accordo d’associazione a Schengen (AAS) ha posto le basi per il collegamento della Svizzera al sistema d’informazione centrale visti (C-VIS). La decisione 2004/512/CE2, ha istituito un sistema di scambio di dati sui visti. Tale decisione fa parte dell’acquis di Schengen. Il Regolamento (CE) n. 767/20083 (di seguito regolamento VIS CE) definisce l’oggetto e le funzionalità del sistema nonché le pertinenti responsabilità. Descrive le varie procedure di scambio di dati sui visti tra Stati Schengen. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenuti nel sistema al fine di garantire un’identificazione affidabile dei richiedenti il visto.
Il C-VIS migliora l’attuazione della politica Schengen comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione delle autorità incaricate dei visti. Mira a:
- semplificare la procedura di domanda del visto;
- prevenire le domande di visto multiple;
- agevolare la lotta alle frodi;
- agevolare le verifiche ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio degli Stati Schengen;
- contribuire all’identificazione di chiunque non adempia le condizioni d’entrata, di
presenza o di soggiorno applicabili in uno Stato membro;
- agevolare l’applicazione del Regolamento (CE) n. 343/20034 (di seguito regolamento
Dublino) per la determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo e agevolare l’esame di tale domanda;
- prevenire le minacce incombenti sulla sicurezza interna degli Stati Schengen.
Le autorità degli Stati Schengen possono, in casi ben precisi, ottenere i dati registrati nel C-VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Le procedure di consultazione in siffatte circostanze sono fissate dalla decisione 2008/633/GAI5 (di seguito decisione VIS UE).
L’11 ottobre 2011 il sistema è entrato in funzione in maniera geograficamente scaglionata e sono entrate in vigore le basi legali relative al C-VIS.
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RS 0.362.31
2 Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS), GU L 213 del
15 giugno 2004, pag. 5. 3 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, GU L 218 del
13 agosto 2008, pag. 60. 4 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1. 5 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13/08/2008, pag. 129.