Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Cpv. 1 Lett. a

La lettera a definisce le unità dell’UFM che hanno accesso in rete al C-VIS. La Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Entrata devono disporre di un accesso al C-VIS nel quadro delle loro mansioni relative alla procedura del visto.

Le sezioni Dublino dell’UFM nonché i collaboratori dei Centri di registrazione e procedura e di qualsiasi centro che la Confederazione e i Cantoni erigeranno per velocizzare le procedure d’asilo (CRP; art. 11 cpv. 1 lett. a n. 2) hanno accesso ai dati del C-VIS per determinare lo Stato Dublino responsabile dell’esame di una domanda d’asilo. È assolutamente necessario che i collaboratori dei centri abbiano accesso al C-VIS così da consentire una cernita dei casi Dublino e dei casi non Dublino. Ogni collaboratore può così verificare se la persona ha effettivamente ottenuto un visto da un altro Stato Dublino. In caso di risposta affermativa può essere avviata la procedura Dublino.

Lett. b-e

Le lettere b-e riprendono in parte gli accessi previsti dall’articolo 109a capoverso 2 lettere a, c e d LStr, ossia:

- per i posti di confine delle polizie cantonali e per il Corpo delle guardie di confine, le

rappresentanze svizzere all’estero, la missione svizzera presso l’ONU a Ginevra, il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del DFAE, nel contesto dell’esame delle domande di visto;

- per il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti, in

particolare per l’espletamento delle loro mansioni di controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero.

Lett. f

Le autorità migratorie cantonali necessitano di un accesso al C-VIS per svolgere i loro compiti in materia di visti. I Cantoni sono liberi di delegare le mansioni migratorie ai Comuni o alle città, compreso il settore dei visti. Considerate le competenze conferite dal Cantone di Berna ai Comuni di Berna, Bienne e Thun, tali Comuni devono poter accedere al C-VIS. Questa delega di competenze è prevista formalmente dalla legge cantonale bernese che introduce la legge federale sull’asilo e la legge federale sugli stranieri (LiLFAE). Sin dall’entrata in funzione del C-VIS, tutte le autorità che emanano visti o che saranno chiamate a prorogare dei visti saranno tenute a consultare il nuovo sistema europeo conformemente al regolamento VIS CE.

Cpv. 2

La Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) funge da punto d’accesso centrale con accesso diretto ai dati del C-VIS (art. 109a cpv. 4 LStr). Risponde alle domande rivoltele dalle autorità enumerate agli articoli 17 e 18. La CO fedpol ha accesso ai dati del C-VIS nell’ambito della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.