Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 35 pagine

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Finanziamento dell’eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga» – Modifica della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

5 Allegato A: tabella riepilogativa

Osservazioni preliminari in merito alla tabella «Ricapitolazione dei partecipanti alla consultazione» (Tabella 5-1):

• la tabella indica tutti i pareri pervenuti (i destinatari con 0 nella colonna «1. In generale»

hanno espressamente rinunciato a presentare un parere);

• la spiegazione dei codici attribuiti ai pareri figura nell’intestazione della tabella. I codici

assegnati hanno valore indicativo e servono come orientamento. In certi casi e a seconda dell’interpretazione, l’assegnazione a un codice sarebbe potuta essere diversa; in fase di attribuzione dei codici si è comunque prestata la massima attenzione;

• la colonna «1. In generale» indica come la modifica di legge è stata valutata nel suo in-

sieme (piena approvazione, approvazione con riserva, posizione neutra o osservazioni positive o negative, rifiuto con riserva, rifiuto assoluto);

• nella colonna dedicata all’articolo 60b capoverso 1 sono raggruppate tutte le obiezioni alla

tassa sulle acque di scarico con base di calcolo «abitanti allacciati». Di fatto, nella legge, la base di calcolo viene definita soltanto al capoverso 2, ma è utile valutare la tassa sulle acque di scarico insieme alla base di calcolo. I valori che figurano in questa colonna non tengono conto delle critiche legate alla scelta di non prevedere finanziamenti per le spese di esecuzione sostenute dai Cantoni. Di queste obiezioni si tiene conto nella colonna «9. Ripercussioni a livello finanziario e di personale»;

• nella colonna dedicata all’articolo 60b capoverso 2 sono considerate soltanto le obiezioni

all’importo massimo della tassa;

• tutti i commenti relativi al sistema delle indennità (ad es. anche la richiesta di esenzione

dalla tassa per gli IDA potenziati) confluiscono nella colonna relativa all’articolo 61a capoverso 3.