Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 35 pagine
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Finanziamento dell’eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga» – Modifica della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
b) Capoverso 1b (indennità per le canalizzazioni)
Questo capoverso non è stato respinto in nessuno dei pareri pervenuti. Tuttavia da alcuni pareri emerge la necessità di fare chiarezza sul diritto ai contributi per il collegamento di IDA mediante canalizzazioni.
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Complessivamente 13 partecipanti alla consultazione hanno formulato osservazioni o proposto integrazioni al riguardo. Molti non condividono le argomentazioni del messaggio secondo cui è possibile indennizzare soltanto le canalizzazioni di collegamento verso un impianto di depurazione delle acque «il quale dopo l’allacciamento adempie alle esigenze relative all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce». Inoltre ci sono concezioni diverse su quando avviene il versamento dei contributi per i collegamenti. Da ciò si deduce che la for-
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mulazione dell’articolo e del relativo passo del messaggio è poco chiara. Occorre pertanto precisare questi aspetti.
c) Capoverso 2 (durata delle indennità)
2 Cantoni (SG e TG) su 4 partecipanti che si sono espressi in merito al termine delle indennità giudicano la durata appena adeguata. Per il Partito socialista il termine d’attuazione di 20 anni è troppo lungo e dovrebbe essere abbreviato. Invece, il Cantone del Giura ritiene che le indennità debbano essere accordate senza restrizioni temporali (da vedere nel contesto della richiesta di un contributo per i costi di gestione).
d) Capoverso 3 (indennità per gli investimenti iniziali e sistema delle indennità nel complesso)
Sebbene il capoverso dell’avamprogetto si riferisca soltanto agli investimenti iniziali, in questo paragrafo (e anche nella valutazione complessiva nel capitolo 5) sono riunite tutte le critiche riguardanti il sistema delle indennità e la situazione finanziaria degli IDA da potenziare (ad es. richiesta di esenzione dalla tassa oppure contributi per i costi di gestione). Ciò consente di valutare in modo completo le considerazioni sul sistema delle indennità.
38 Cantoni BE, FR, GR, LU, OW, SH, SZ, UR, VD, AG, ZH; CCA; VSA.
39 A titolo di esempio il parere del Cantone dei Grigioni: «La formulazione dell’articolo 61a capoverso 1 lettera b e il testo del messaggio sono a nostro avviso contraddittori e mancano di chiarezza. Secondo il testo della legge, la Confederazione deve accordare indennità alle «canalizzazioni che sono costruite al posto di impianti e installazioni di cui alla lettera a». Nel messaggio (pag. 9), invece, si legge che è parimenti possibile indennizzare la costruzione di canalizzazioni di collegamento verso un altro IDA ubicato nelle vicinanze, «il quale dopo l’allacciamento adempie alle esigenze relative all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce». Questa restrizione non è contemplata nella legge. Inoltre, non è chiaro se ci si riferisce agli IDA che devono eliminare i microinquinanti perché soddisfano i pertinenti criteri oppure gli IDA che non devono eliminare i microinquinanti visto che le acque di scarico immesse rispettano i requisiti (ancora da definire) posti alle sostanze organiche in tracce.»