Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 35 pagine

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Finanziamento dell’eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga» – Modifica della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

c) Capoverso 3 (fissazione dell’aliquota e procedura di riscossione della tassa da parte del Consiglio federale)

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Soltanto 5 partecipanti alla consultazione si sono espressi su questo capoverso. Non si tratta però di posizioni argomentate, ma soltanto di indicazioni:

• l’ERFA raccomanda nella sua controproposta di cominciare con un’aliquota contributiva

annua di 9 franchi per abitante in modo tale da coprire il fabbisogno connesso alla modifica del finanziamento. Dello stesso parere è anche il Cantone di Basilea Campagna;

• il Cantone di Berna auspica che il testo del messaggio in un punto relativo a questo capo-

verso ottenga una formulazione più vincolante;

• la Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale e il gruppo

d’interesse GRESE sono contrari alla limitazione temporale della tassa (il messaggio indica al riguardo come termine ultimo per la riscossione della tassa il 2040).

d) Capoverso 4 (addossamento della tassa a chi causa l’inquinamento)

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Dei complessivi 16 pareri formulati su questo capoverso, 11 sono neutri e 5 contrari:

• per 5 partecipanti alla consultazione, il capoverso può essere stralciato (i Cantoni FR, GL,

AI, AR e una singola persona);

• praticamente tutti i restanti partecipanti alla consultazione criticano in un certo qual modo

che dall’avamprogetto e dal messaggio non è chiaro secondo quali criteri la tassa dovrà essere addossata a chi è responsabile dell’inquinamento.

– Più parti (Cantoni VD, SG, JU) chiedono che siano definiti dei criteri (ad es. in un aiuto all’esecuzione) che garantiscano uniformità alla prassi esecutiva.

– A livello di legge sono necessarie condizioni quadro affinché il settore industriale e quello artigianale (ossia tutti i responsabili non comunali di immissioni) non debbano farsi carico in modo eccessivo del finanziamento (HKBB, Eco Swiss, economiesuisse, Scienceindustries).

– È opportuno completare il capoverso nel seguente modo: «Ai responsabili dell’inquinamento diversi dai soggetti privati la tassa è imputata in funzione del carico di sostanze organiche in tracce immesso nelle acque.» (Swissmem);

• secondo il Cantone di Zurigo, un’applicazione rigida dell’articolo implica la necessità di

differenziare l’addebitamento alle economie domestiche da quello alle industrie (ricorrendo a un esame supplementare dell’inquinamento da microinquinanti per le acque di scarico delle industrie). Per evitare un onere amministrativo elevato e non proporzionato, il Cantone di Zurigo chiede di prevedere una distinta valutazione solo per quelle imprese industriali responsabili di una parte importante del carico di acque di scarico.

36 Non si è tenuto conto delle 35 attestazioni di sostegno dei 13 IDA e dei 22 Comuni alla controproposta dell’ERFA.

37 Dei 6 pareri di imprese industriali dello stesso tenore di quello di Scienceindustries non si tiene conto.