Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
Finanziamento dell’eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga» – Modifica della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
3.10 Singole persone
Complessivamente 38 singole persone hanno preso parte alla consultazione. Eccezion fatta per una sola, tutte le altre hanno presentato lo stesso parere con cui hanno sostenuto un terzo parere. Per contenuto, si distinguono quindi soltanto due diversi tipi di pareri all’interno di questa categoria di partecipanti. Nel parere sostenuto da 37 persone in tutto, le misure proposte sono considerate troppo poco incisive e si chiede, tra l’altro, un tempestivo potenziamento di tutti gli IDA della Svizzera, nonché l’introduzione di un divieto generale d’immissione delle sostanze nocive nelle acque. Ai fini del finanziamento delle misure, nell’altro parere si chiede che la Confederazione introduca una tassa d’incentivazione sulla produzione e sull’importazione di sostanze difficilmente degradabili.
4 Osservazioni principali suddivise per tema (articoli)
Nei paragrafi successivi, nell’indicazione del numero di pareri, non si terrà più conto delle attestazioni di sostegno dei 35 IDA e dei Comuni al parere e alla controproposta dell’ERFA e neppure dei 6 pareri identici a quello di Scienceindustries presentati da imprese industriali. I 37 pareri identici presentati da singole persone sono contati come un solo parere, l’altro parere (di tenore diverso) presentato da una singola persona è contato chiaramente come un parere.
4.1 Art. 60a Titolo («Tasse dei Cantoni sulle acque di scarico»)
4 partecipanti alla consultazione ritengono che il titolo «Tasse dei Cantoni sulle acque di scarico» sia fuorviante o non adatto considerato che i Cantoni, di norma, non prelevano tasse proprie sulle acque di scarico.
4.2 Art. 60b (nuovo) («Tassa della Confederazione sulle acque di scarico»)
a) Capoverso 1 (tassa sulle acque di scarico in base agli abitanti allacciati)
In questo articolo (e anche nella valutazione complessiva nel cap. 5) si tiene conto di tutte le obiezioni alla tassa sulle acque di scarico con base di calcolo «abitanti allacciati». La base di calcolo è definita nella legge soltanto nel capoverso 2, ma occorre valutare la tassa sulle acque di scarico insieme alla base di calcolo. Le critiche al mancato finanziamento delle spese di esecuzione dei Cantoni non sono prese in considerazione in questo paragrafo. Al riguardo si rimanda al capitolo 4.6 «Ripercussioni a livello finanziario e di personale».