Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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1.4 Parere della CdG-N del 19 giugno 2012 in merito al parere e alla risposta del Consi-
glio federale
Nel suo parere del 19 giugno 201211 la CdG-N ha in particolare sollevato il problema della scarsa conoscenza da parte dei partecipanti alle consultazioni delle disposizioni legali applicabili alla procedura, tematica che ha poi chiesto al Consiglio federale di approfondire. Nel suo parere, la CdG-N ha depositato tre postulati (cfr. n. 1.4.1 segg.).
Per quanto concerne l’attuazione della raccomandazione 1, nella sua risposta alla CdG-N il Consiglio federale ha illustrato la funzione di controllo della CaF in ambito di consultazioni. Prima dell’avvio della procedura essa esamina ogni progetto verificando il rispetto delle disposizioni legali e l’esaustività dell’incarto. Se, su aspetti centrali, la CaF e il dipartimento competente non riescono a trovare un accordo (ad es. necessità di una procedura di consultazione su un determinato progetto oppure adempimento dei requisiti per ridurre il termine di inoltro dei pareri) spetta al Consiglio federale prendere la decisione finale (art. 15 cpv. 3 dell’ordinanza del 25 novembre 199812 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA). Nella misura in cui la legge sulla consultazione prevede un certo margine di manovra e d’apprezzamento, è naturale che tra la CaF e i dipartimenti possano sorgere divergenze di interpretazione su singole disposizioni. Situazioni simili possono verificarsi anche nel caso di questioni intersettoriali che vedono il dipartimento competente opposto agli altri dipartimenti o alla CaF (ad es. nell’ambito della legislazione in materia di trasparenza, di protezione dei dati o di concessione di sussidi). Anche in questi casi non esiste alcun servizio amministrativo con la facoltà di impartire istruzioni che possa decidere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni in questione.
Nel suo scritto il Consiglio federale conclude: oggi la CaF controlla se sono rispettate le disposizioni legali applicabili alle procedure di consultazione e se l’incarto per la procedura è completo. Questi compiti resteranno immutati anche dopo i previsti adeguamenti del diritto in materia di procedura di consultazione. In presenza di un certo margine di apprezzamento, la decisione definitiva spetterà comunque alle autorità incaricate di indire la procedura. In futuro, una regolamentazione più chiara delle competenze e della procedura come anche il potenziamento delle attività informative della CaF contribuiranno a semplificarne il compito di coordinamento e verifica grazie al minor numero di disposizioni che lasciano un certo margine interpretativo. Il Consiglio federale è convinto che l’attuazione della raccomandazione 1 del rapporto della CdG-N potrà essere garantito con gli adeguamenti della LCo proposti nel quadro del presente rapporto, con la prevista revisione della OCo nonché con alcuni provvedimenti organizzativi e tecnici.
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