Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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dura come chiesto dalla CdG-N e, dall'altro, al previsto obbligo, per i progetti d'ordinanza, di comunicare informazioni in merito all'utilizzo e alla presa in considerazione dei pareri.
3.2 Per i Cantoni
La presente revisione della LCo non comporta immediate ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale o di altro genere per i Cantoni e i Comuni. Comunque, le misure previste dovrebbero contribuire a semplificare le procedure anche per i Cantoni, con una conseguente riduzione dell'onere amministrativo (cfr. le osservazioni ad art. 4 cpv. 2).
Il rapporto del 16 marzo 2012 del gruppo di lavoro congiunto Confederazione – Cantoni all'indirizzo del Dialogo federalista è incentrato sull’attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni (cfr. n. 1.1). Fra l'altro vi viene anche deplorato il fatto che nell’ambito della consultazione non è tenuto conto dei problemi di attuazione dei Cantoni (cfr. n. 2.1, 2.2 e 2.2.4 del rapporto). Le misure proposte dal gruppo di lavoro saranno prese in considerazione nell'ambito della revisione parziale dell'ordinanza sulla consultazione (OCo).
3.3 Altre ripercussioni
La presente revisione della LCo non ha alcuna ripercussione sull’economia nazionale né sulla politica estera. Per quanto riguarda segnatamente la partecipazione dei Cantoni alla preparazione di decisioni in materia di politica estera non vi saranno cambiamenti rispetto al diritto vigente48.
4 Programma di legislatura
Il progetto non è previsto nel programma di legislatura.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La presente attuazione a livello legislativo dell'articolo 147 Cost. tiene conto dell'articolo 164 Cost.
5.2 Delega di competenze legislative
L'articolo 7 capoverso 1, secondo periodo del presente avamprogetto prevede una delega di competenze legislative: il Consiglio federale potrà prevedere che le procedure di consultazione siano svolte esclusivamente in forma elettronica se le condizioni tecniche lo consentono.
48 Cfr. in proposito FF 2004 453; n. 3.3