Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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La procedura in forma di conferenza pone esigenze elevate a tutti i partecipanti che, naturalmente, non sempre possono essere soddisfatte. Viste le difficoltà e gli svantaggi connessi, questo strumento va utilizzato in modo oculato. Stando ai dati forniti nel rapporto del CPA, ciò non sembrerebbe un problema (cfr. rapporto del CPA, pag. 2384), anzi, si può dedurre che nella pratica è impiegato in modo mirato e accorto.
Per quanto concerne la scelta della procedura, la LCo lascia un certo, ben definito, margine di apprezzamento (concernente ad es. lo svolgimento di una consultazione [art. 3 cpv. 2 e 4 ap-LCo], la riduzione del termine per l’inoltro dei pareri o la consultazione in forma di conferenza in caso di urgenza; la procedura in forma di conferenza per le consultazioni indette dai dipartimenti). Ciò consente una certa flessibilità a livello di procedura. Viste le diverse funzioni della consultazione e i possibili conflitti a livello di obiettivi che ne possono risultare, questa versatilità è indispensabile se si vuole disporre di una procedura appropriata che adempia le proprie funzioni in modo ottimale. La responsabilità (anche politica) della consultazione ricade sull’autorità che decide se sia opportuno indire una procedura e ne definisce le modalità. Il Consiglio federale ritiene che non sia auspicabile – ma neppure possibile – eliminare completamente il margine di apprezzamento nel diritto in materia di procedura di consultazione. È nella natura delle cose e non va imputato a una base legale lacunosa il fatto che talvolta le discussioni per decidere se svolgere o meno una consultazione (e in quale forma) contribuiscono anche a fornire argomenti nel dibattito politico sul contenuto di un progetto.
Per eliminare eventuali incertezze riguardanti le consultazioni in forma di conferenza, andrebbe esaminato se la procedura necessita un disciplinamento più preciso a livello di ordinanza. Probabilmente possono essere definiti criteri supplementari per delimitare i casi in cui sia possibile ricorrere a tale procedura. Infine, nell’ordinanza si potrebbe introdurre un obbligo di presentare, nella domanda sottoposta all’autorità incaricata di avviare la consultazione, le modalità di esecuzione di una procedura di consultazione.
1.5.3 Unificazione della procedura
In passato il fatto che le indagini conoscitive siano disciplinate solo in poche disposizioni della legislazione in materia di consultazione si è rivelato problematico, causando tra l’altro una serie di incertezze all’interno dell’amministrazione e, manifestamente, anche tra gli interpellati. Per tenere in considerazione le critiche espresse nel rapporto della CdG-N (e in quello del CPA) nei confronti delle indagini conoscitive (in particolare in merito ai termini e alla trasparenza nella comunicazione dei risultati) si rende necessaria una regolamentazione più chiara della procedura.