Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

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Nel suo parere relativo alla raccomandazione 5a della CdG-N39, il Consiglio federale ha dichiarato che dovrebbero essere applicate le stesse regole a entrambe le procedure per quanto riguarda la comunicazione, i termini, la pubblicità e la trasparenza e che è indispensabile in particolare un’armonizzazione dei termini. In applicazione di questo principio, l'adeguato prolungamento del termine minimo di tre mesi è sancito nell'articolo 7 capoverso 2 ap-LCo. Tenendo conto della prassi vigente, per le consultazioni scritte è proposta una proroga di tre settimane durante le vacanze estive, di due settimane nel periodo tra Natale e Capodanno e di una settimana nel periodo pasquale.

Poiché in Svizzera l'inizio e la fine delle vacanze estive varia secondo i Cantoni e le regioni linguistiche, le procedure di consultazione devono essere prolungate se includono il periodo di sospensione dei termini stabilito da diverse leggi federali (15 luglio–15 agosto)40.

Cpv. 3

Riguardo alla riduzione dei termini (art. 7 cpv. 3 LCo), la CdG-N41 riconosce esplicitamente che, in casi eccezionali, è assolutamente necessario derogare al termine sancito per legge. Tuttavia, a suo avviso, se le ragioni della deroga non sono debitamente motivate, la legittimità dello strumento ne risente.

Può essere prevista una riduzione dei termini in particolare nei casi in cui l'urgenza dimostrata sia imputabile a un fatto che esula dalla sfera d’influenza della Svizzera, come ad esempio all'attuazione di un'evoluzione legislativa estera (ad es. la nuova legge fiscale statunitense FA-TCA) oppure di una raccomandazione emanata dall'UE in relazione a un accordo bilaterale. Non si può invece far valere un'urgenza dimostrata nei casi in cui l'amministrazione ha problemi di tempo poiché, senza un motivo giustificabile, non ha presentato un progetto in tempo utile per avviare la consultazione e pertanto non è in grado di rispettare il termine di cui all'articolo 7 capoverso 2 ap-LCo.

Nel capoverso 3 lettera b l'espressione «completamente o parzialmente» è stralciata poiché nel caso particolare della procedura di consultazione svolta in forma di conferenza non si tratta di una procedura unicamente orale42.

Cpv. 4

Nei casi di cui al capoverso 3 l'urgenza invocata per abbreviare un termine o per svolgere una consultazione in forma di conferenza dev'essere oggettivamente motivata affinché possa essere comunicata ai destinatari della consultazione. Nel capoverso 4 viene attuata la raccomandazione 4 della CdG-N43. La pertinente comunicazione sarà contenuta nella lettera di accompagnamento inviata ai destinatari.

39 Parere del CF ad racc. 5a, pag. 2096 40 Art. 22a cpv. 1 lett. b della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021), art. 46 cpv. 1 lett. b della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110); art. 145 cpv. 1 lett. b del Codice di procedura civile (RS 272) 41 FF 2012 2031; n. 2.1.3, pag. 2035 42 Cfr. SÄGESSER, Kommentar VlG, art. 7, n. marg. 33. 43 Parere del CF ad racc. 4, pag. 2094 seg.