Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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- Trattati con ripercussioni nulle o minime sul diritto nazionale
Questa categoria comprende i trattati internazionali che non richiedono alcun adeguamento o, tutt'al più adeguamenti minimi, del diritto nazionale. Per garantire la trasparenza, nel messaggio all'Assemblea federale occorre motivare la rinuncia alla consultazione. Esempio: Trattato del 6 e 8 dicembre 201130 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco.
- Disegni di legge di portata minore
In questa categoria rientrano in particolare le disposizioni di legge che dal profilo materiale:
a. non istituiscono nuovi obblighi né comportano la rinuncia a diritti esistenti, come ad esempio la proroga di leggi con durata di validità limitata o il mantenimento in vigore, invariate, di leggi aventi in origine una durata di validità limitata;
b. servono unicamente all'esecuzione di leggi vigenti oppure a precisare diritti, obblighi o principi organizzativi già fissati in una legge;
c. si rivolgono alle autorità e disciplinano esclusivamente questioni tecniche o amministrative (ad es. organizzazione e procedura in seno all’Amministrazione federale, ripartizione di competenze tra autorità).
In questa categoria si rinuncia raramente a indire una procedura di consultazione e la decisione è presa caso per caso. L'autorità competente ha rinunciato alla consultazione nei seguenti casi:
− modifica del 24 marzo 200631 della legge federale sulla meteorologia e la climatologia; − modifica del 23 marzo 200732 della legge sul Parlamento;
− modifica del 17 giugno 2011(RU 2011 4537) della legge sul Parlamento;
− modifica del 17 giugno 201133 della legge sui politecnici federali.
Se si rinuncia a indire una consultazione fondandosi su questa disposizione, la rinuncia dovrà essere comunicata in modo appropriato, ad esempio menzionando le ragioni di tale scelta in un messaggio o nel rapporto esplicativo concernente un'ordinanza. L'obbligo d'informare dovrà essere disciplinato dettagliatamente nell'ordinanza sulla consultazione.
Art. 4 cpv. 4 Limitazione della cerchia dei destinatari
L'articolo 147 Cost. non impone che per ogni progetto della Confederazione venga indetta un'ampia consultazione. Nel suo messaggio del 21 gennaio 200434 il Consiglio federale scriveva a tale proposito : «La Costituzione federale prescrive una consultazione solo per gli atti legislativi importanti, i trattati internazionali importanti e gli altri progetti di ampia portata (art. 147 Cost.). Non prevede consultazioni per progetti di portata minore, con l’idea di sgravare
30 FF 2012 5201, n. 1.5 31 RU 2006 4881 32 RU 2007 4129 33 RU 2011 4789