Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

lo meno per quanto riguarda le informazioni che permettono di stabilire la congruità di un progetto, la sua attuabilità e il consenso che esso raccoglie (art. 2 cpv. 2 LCo). L'obbligo di prendere atto dei pareri espressi non fonda alcun diritto a tener conto materialmente dei pareri inoltrati. Finora le autorità non erano neppure tenute a comunicare o a giustificare il peso dato a un parere o in che misura tale parere fosse stato preso in considerazione per adeguare il progetto46. La CdG-N47 ritiene che non sia opportuno sancire per legge il valore da attribuire ai pareri di determinati attori. Valutare i pareri raccolti deve continuare a essere il compito del Consiglio federale o dell’autorità che ha indetto la procedura. Tuttavia la trasparenza sulla presa in considerazione dei pareri e sul loro influsso sull'adeguamento dei progetti dopo lo svolgimento della consultazione deve essere migliorata. Le pertinenti prescrizioni dovranno essere recepite

nell'ordinanza.

Secondo il nuovo capoverso 2 ap-LCo, i risultati di tutte le procedure di consultazione dovranno essere riassunti in un rapporto (cfr. art. 10 cpv. 2 LCo). Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza esprimere giudizi di valore (art. 20 cpv. 1 OCo). Il nuovo capoverso 2 riprende unicamente una disposizione vigente con l'aggiunta di una precisazione redazionale.

Art. 9 cpv. 1 lett. c Pubblicità del rapporto sui risultati

Questa disposizione precisa che il rapporto sui risultati è reso pubblico dopo che l'autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto. In tal modo la prassi è armonizzata a livello di legge.

Art. 10 Abrogazione della disposizione concernente le indagini conoscitive

La quasi integrale unificazione delle due procedure (consultazioni e indagini conoscitive) rende l'articolo 10 privo d’oggetto; sarà pertanto abrogato. Dal profilo terminologico verrà mantenuta unicamente la nozione di consultazione.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

Per quel che concerne la Confederazione, la presente revisione della LCo non comporta conseguenze rilevanti in termini di finanze e di personale. Grazie all'unificazione delle due procedure (consultazioni e indagini conoscitive) vi è da attendersi tendenzialmente una diminuzione della procedura scritta. Con l'incremento dell'impiego dei mezzi di informazione, comunicazione e archiviazione elettronici (cfr. art. 7 cpv. 1 ap-LCo) a medio termine l'onere amministrativo dovrebbe ridursi. Per contro, in seno all'l'Amministrazione federale si prevede un certo aumento del lavoro, per ora non quantificabile, imputabile, da un lato, all'obbligo di informare sulla proce-

46 Cfr. in proposito SÄGESSER, Kommentar VlG, art. 8, n. marg. 16–39. 47 FF 2012 2031; n. 2.1.2, pag. 2034