Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

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Cpv. 5

Il primo periodo del capoverso riprende una disposizione della vigente ordinanza (art. 17 cpv. 2 OCo): in caso di procedura di consultazione in forma di conferenza deve essere accordata la possibilità di formulare pareri per scritto. Nel suo parere del 27 aprile 1998 relativo al rapporto della CdG-S, il Consiglio federale scriveva a proposito della combinazione di consultazioni in forma scritta e in forma di conferenza44: «L'esperienza dimostra che una consultazione meramente orale non è idonea a sostituirne una scritta; di regola i Cantoni desiderano comunque esprimersi per scritto. Le preconsultazioni in forma di conferenza consentono tuttavia di accrescere il livello d'informazione dei Cantoni e di chiarire determinate questioni di attuazione, quindi di migliorare l'efficacia della consultazione scritta. Oggi si ricorre già alla combinazione di consultazioni scritte e contatti preliminari o successivi (conferenze o gruppi di lavoro comuni). Tale prassi potrebbe essere ulteriormente sviluppata senza che vi si debba tuttavia ricorrere in modo sistematico».

Il secondo periodo del capoverso 5 riprende una disposizione vigente con un adeguamento di natura esclusivamente redazionale.

Cpv. 6

Il capoverso 6 stabilisce espressamente che le consultazioni su progetti di portata minore indette dai dipartimenti o dalla Cancelleria federale (in casi eccezionali anche da uffici o gruppi) possono essere svolte in forma di conferenza. Questo corrisponde alla dottrina e alla prassi attuali45. L'articolo 4 capoverso 4 ap-LCo prevede la possibilità di limitare la cerchia dei destinatari delle procedure di questo genere, ciò che le rende più opportune per i progetti di portata minore che per quelli delle ordinanze del Consiglio federale (ossia quando la cerchia degli interessati è relativamente ristretta e chiaramente definita). Inoltre, in questi casi si tratta piuttosto di acquisire conoscenze specialistiche e informazioni di base; è quindi giustificato introdurre la variante procedurale della consultazione in forma di conferenza (cfr. al proposito le considerazioni al n. 1.5.2).

In caso di procedure di portata minore si prescinde dal requisito dell'urgenza poiché nella prassi la cerchia dei destinatari è già ristretta e spesso, per progetti prevalentemente tecnici, sin dall’inizio è riconosciuto che il processo decisionale deve avvenire in modo rapido. Inoltre, in generale questi progetti vanno valutati in modo diverso rispetto ai progetti importanti dal profilo politico che richiedono il coinvolgimento nella consultazione del maggior numero possibile di partecipanti.

Art. 8 cpv. 2 Rapporto sui risultati

Secondo la disposizione vigente (l'art. 8 LCo diventa il nuovo cpv. 1) si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta. L'articolo della legge che definisce lo scopo della procedura di consultazione statuisce che le autorità competenti devono tener conto dei pareri espressi, per

44 FF 1998 2982, 2988 45 Cfr. il rapporto del CPA, pag. 2062