Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

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Art. 7 Forma e termine Cpv. 1 Forma

Nel primo periodo «e» viene sostituita da «o», nel senso di «e/o», allo scopo di agevolare la crescente tendenza a svolgere le consultazioni in forma elettronica. L'espressione «per scritto» è stralciata perché comunque si desume dal contesto.

Il secondo periodo prevede una delega al Consiglio federale. Come menzionato in precedenza (n. 1.1.), il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di esaminare la possibilità di organizzare le consultazioni e le indagini conoscitive interamente in forma elettronica e di presentare un pertinente rapporto. La norma qui prevista permetterà, senza modificare ulteriormente la legge, di rinunciare a svolgere le procedure di consultazione su supporto cartaceo nel caso in cui il Consiglio federale giungesse alla conclusione che in futuro le consultazioni potranno essere realizzate esclusivamente in forma elettronica.

Cpv. 2 Termini minimi

Il termine legale minimo per le consultazioni oggi è di tre mesi. È prolungato in modo adeguato per tenere conto delle vacanze o dei giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto (art. 7 cpv. 2 LCo).

Nel rapporto del CPA37 è criticata soprattutto la brevità dei termini imposti per le indagini conoscitive (art. 10 LCo). Secondo il CPA38: «Quando la decisione di imporre termini molto serrati non è motivata, essa suscita tra i partecipanti l’impressione che, in realtà, l’autorità promotrice non sia affatto interessata a un loro parere fondato, ma che si limiti ad adempiere pro forma a un obbligo legale. Essi temono, in altre parole, che i giochi siano fatti e che i loro pareri siano inutili. Il risultato finale è che il vaglio cui è sottoposto il progetto sotto il profilo della congruità e dell’attuabilità non è accurato perché i pareri non sono sufficientemente fondati o perché non sono analizzati e utilizzati in modo serio. In alcuni casi possono risultare problemi in sede di esecuzione. (...) Vari destinatari – tra cui in particolare diversi Cantoni – hanno affermato che le condizioni quadro e i termini di alcune indagini conoscitive e procedure di consultazione suscitano in loro l’impressione di non essere presi sul serio (e pertanto tentano di esercitare la loro influenza attraverso altri canali). Si tratta di dichiarazioni preoccupanti e sintomatiche di una certa frustrazione che, in definitiva, può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi (dell’indagine conoscitiva o della procedura di consultazione) – ossia la partecipazione degli ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni, il miglioramento della congruità e dell’attuabilità del progetto, l’aumento del consenso che quest’ultimo raccoglie

– e, a lungo termine, rischia di scalfire la legittimità delle procedure anzidette quale utile strumento di raccolta delle opinioni».

37 N. 1.1 pag. 6 seg.; n. 3.2.2 pag. 22 seg.; n. 3.2.4 pag. 25; n. 3.6 pag. 32 38 N. 4.2 pag. 34