Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
l’amministrazione e le cerchie consultate affinché possano concentrarsi sui progetti essenziali. L’organizzazione e lo svolgimento di una procedura di consultazione richiedono in effetti un investimento importante».
Il diritto vigente definisce già i progetti di portata minore come strumenti dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 10 LCo). Si tratta di progetti che per la loro portata non sono considerati oggetti da sottoporre a consultazione ai sensi dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LCo. In questi casi, per analogia con le attuali indagini conoscitive, soltanto le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato direttamente interessate dal progetto devono essere invitate a esprimere il loro parere.
Secondo il rapporto del CPA, alcuni Cantoni auspicano che in occasione delle consultazioni indette dai dipartimenti o dalla Cancelleria federale l'invito a partecipare sia rivolto anche alle Cancellerie di Stato, in modo da garantire che le istituzioni politiche siano informate e sia assicurato il coordinamento in seno all’amministrazione cantonale35. Anche una raccomandazione del gruppo di lavoro Confederazione – Cantoni per l'attuazione del diritto federale esprime un invito analogo. Questa richiesta sarà attuata nell'ambito della revisione parziale dell'ordinanza. A livello di ordinanza dovrà essere inserito anche l'obbligo,chiesto dalla CdG-N, di giustificare la limitazione della cerchia dei destinatari conformemente all'articolo 4 capoverso 4 ap-LCo e di comunicarne i motivi ai partecipanti alla consultazione.
Art. 5 Indizione di una consultazione Osservazioni concernenti il momento in cui è indetta una consultazione
La procedura di consultazione è indetta mediante la decisione della competente autorità. Nel caso di trattati internazionali occorre osservare quanto segue: la procedura di consultazione può essere indetta prima del conferimento del mandato di negoziazione oppure dopo la firma del trattato.
a) Prima del conferimento del mandato di negoziazione
Se la consultazione viene indetta in questo momento è possibile coinvolgere sin dall'inizio le cerchie esterne; inoltre, identificare i punti chiave prima dell'avvio del negoziato permette di evitare rinegoziazioni successive. Tuttavia, la pubblicità data al mandato può indebolire la posizione dei negoziatori. Inoltre, poiché il progetto non è ancora definitivo, la consultazione può svolgersi su singoli punti, o addirittura su un intero progetto, che saranno accantonati nel corso dei negoziati.
b) Dopo la firma
Se la consultazione è indetta a questo stadio, l'oggetto della consultazione corrisponde al progetto definitivo, il quale tuttavia non è più negoziabile; pertanto i partecipanti possono unicamente approvare o respingere il trattato. La consultazione può però adempiere lo scopo dell'articolo 2 LCo, fornendo informazioni sul consenso politico raccolto da un progetto.
35 Rapporto del CPA, n. 3.2.3, pag. 24