Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

1.3.3 Abrogazione della procedura in forma di conferenza (racc. 3)

Decisione del Consiglio federale: l’esecutivo federale si rifiuta di abrogare la procedura in forma di conferenza.

1.3.4 Introduzione dell’obbligo di motivare la riduzione del termine per l’inoltro dei pare-

ri (racc. 4)

Decisione del Consiglio federale: l’esecutivo federale accetta la raccomandazione 4, ovvero di motivare obbligatoriamente nella lettera di accompagnamento inviata ai destinatari della consultazione la riduzione del termine per l’inoltro dei pareri.

1.3.5 Distinzione tra consultazione e indagine conoscitiva (racc. 5)

Decisione del Consiglio federale: l’esecutivo federale non reputa funzionale mantenere due diverse procedure. È disposto, in conformità con la raccomandazione 5a, a eliminare la distinzione tra consultazioni e indagini conoscitive; in compenso, vuole mantenere i due strumenti collaudati e – se opportuno – uniformare la procedura.

1.3.6 Seguito dei lavori

Il 15 febbraio 2012 il Consiglio federale ha deciso di attuare le raccomandazioni 1, 2, 4 e 5a del rapporto del 7 settembre 2011 della CdG-N conformemente al parere che aveva espresso su questo tema e ha incaricato la CaF di elaborare, in collaborazione con i dipartimenti, una modifica della legislazione in materia e di sottoporgli un progetto entro fine 2012.

Quasi contemporaneamente, il gruppo di lavoro misto Confederazione – Cantoni ha approvato il suo rapporto sull’attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni destinato al «Dialogo federalista». Nel quadro di questo forum, il 16 marzo 2012 i rappresentanti del Consiglio federale e della Conferenza dei Governi cantonali (CdC) hanno discusso del rapporto succitato che critica, tra l’altro, l’insufficiente considerazione delle questioni relative all’attuazione nel quadro delle consultazioni. Le misure raccomandate dal gruppo di lavoro nell’ambito del diritto in materia di procedura di consultazione sono state approvate. Esse potranno tuttavia essere tutte attuate a livello di ordinanza.

L’attuazione delle raccomandazioni decise dal Consiglio federale dovrà avvenire in due fasi: in primo luogo sarà adeguata la LCo e solo dopo la sua adozione da parte dell’Assemblea federale saranno apportate le modifiche necessarie alla OCo integrandovi anche le raccomandazioni del gruppo misto Confederazione – Cantoni (cfr. n. 1.1).

Per adeguare il diritto in materia di procedura di consultazione la CaF ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricandolo di preparare, sotto la sua direzione, una modifica della LCo conforme alle decisioni prese dal Consiglio federale.