Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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getti che toccano in misura particolare i Cantoni oppure la cui esecuzione è affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale.
Cpv. 2 Consultazione relativa a oggetti di portata minore
La valutazione del CPA rileva che la distinzione tra consultazioni e indagini conoscitive risulta essere non solo poco chiara ma anche irrilevante per i destinatari17. Il CPA giunge inoltre alla conclusione che la delimitazione stessa fra la nozione di indagine conoscitiva e quella di consultazione e di altre forme di partecipazione delle cerchie esterne all'amministrazione è nebulosa18. Il Consiglio federale ha deciso di attuare la raccomandazione 5a della CdG-N applicando le seguenti misure (parere del CF ad racc. 5a; FF 2012 2089, 2095 seg.):
- mantenere soltanto il termine «consultazione»: a seconda dell’oggetto, le consultazioni sa-
ranno indette dal Consiglio federale o dal dipartimento (cfr. art. 5 cpv. 1 e 2 ap-LCo);
- unificare le procedure: in sostanza si applicheranno le stesse regole a entrambe le procedu-
re per quanto riguarda comunicazione, termine, pubblicità e trasparenza;
- a seconda dell’oggetto, entrambe le procedure saranno indette dal Consiglio federale o dal
dipartimento competente. Unità amministrative subordinate potranno indire procedure di consultazione concernenti progetti di portata minore se è stata loro delegata la competenza di emanare norme di diritto (cfr. art. 5 cpv. 1 e 2 ap-LCo).
La LCo non si applica alle «audizioni» disciplinate da una legge speciale, per quanto esse non rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 3. Lo stesso vale per il diritto dei Cantoni di partecipare al processo decisionale della Confederazione sancito dall'articolo 45 della Costituzione federale (Cost.)19.
Nel contempo, l'articolo 147 Cost. non prescrive di indire una procedura di consultazione per ogni progetto di portata minore bensì soltanto per importanti atti legislativi, trattati internazionali importanti e altri progetti di ampia portata. Come affermava il Consiglio federale nel suo messaggio del 21 gennaio 200420, la Costituzione federale «non prevede consultazioni per progetti di portata minore con l’idea di sgravare l’amministrazione e le cerchie consultate affinché possano concentrarsi sui progetti essenziali. L’organizzazione e lo svolgimento di una procedura di consultazione richiedono in effetti un investimento importante».
Come già il vigente articolo 10 LCo, l'articolo 3 capoverso 2 ap-LCo in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 2 ap-LCo dispone chiaramente che nel caso di progetti di importanza minore spetta al competente dipartimento decidere se svolgere una procedura di consultazione o se coinvolgere terzi con altre modalità per renderli partecipi del processo di formazione
17 Rapporto del CPA n. 3.6, pag. 32 18 Rapporto del CPA n. 4.1, pag. 33 seg. 19 RS 101; cfr. SÄGESSER, Kommentar VlG, art. 1, n. marg. 38–40 20 FF 2004 453, 475