Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

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Dopo che è emerso che già la differenza terminologica tra consultazione e indagine conoscitiva, di per sé evidente, viene a malapena presa in considerazione, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che una procedura ampiamente unificata presenterebbe grossi vantaggi rispetto a una regolamentazione differenziata per diverse categorie di procedure di consultazione. Non si farà quindi altro che disciplinare chiaramente una prassi già consolidata. L’attuazione delle prescrizioni legali ne sarà agevolata per tutti i partecipanti.

La procedura applicabile alle consultazioni indette dai dipartimenti sarà modificata in alcuni punti per tenere conto del loro orientamento particolare (acquisire conoscenze specialistiche e informazioni di base al di fuori dell'Amministrazione federale; cfr. a questo proposito i commenti all’art. 3 cpv. 3 ap-LCo). Così facendo queste procedure potranno essere svolte in forma di conferenza; inoltre sono previsti adeguamenti per quanto concerne la cerchia dei destinatari.

Un’alternativa consisterebbe nell’allentare maggiormente le esigenze procedurali applicabili alle indagini conoscitive o, secondo la nuova terminologia proposta, alle consultazioni indette dai dipartimenti. Ciò significherebbe accordare all’amministrazione un ampio margine di apprezzamento per quanto concerne forma, termini e destinatari delle consultazioni. Le indagini conoscitive potrebbero essere trasformate in vere e proprie «audizioni» sfruttando in modo ottimale i vantaggi connessi (flessibilità, immediatezza, rapidità, riduzione all’essenziale). Nel rapporto del CPA la prassi attuale, troppo orientata alle regole applicate alle consultazioni, è peraltro già stata fortemente criticata. Per questo motivo questa strada sembra difficilmente praticabile. Quando si tratta di ottenere informazioni specifiche legate alle realtà cui fa riferimento un progetto o a questioni di dettaglio sull’attuazione, in generale la soluzione più opportuna consiste nel completare la procedura di consultazione con scambi di idee mirati organizzati in precedenza o successivamente alla consultazione vera e propria.

Nel suo parere la CdG-N ha dato particolare rilievo a misure concernenti la comunicazione delle regole procedurali e in particolare delle differenze tra le procedure. In questo ambito il Consiglio federale esaminerà la possibilità di migliorare l’offerta in Internet (ad es. aggiungere una raccolta delle «domande più frequenti» concernenti il diritto in materia di procedura di consultazione). Per migliorare le conoscenze delle cerchie interessate in questa materia si potrebbe anche ampliare la cerchia dei destinatari delle offerte di formazione della CaF, finora riservate all’amministrazione.

Per il resto va ricordato che anche coloro che partecipano alle consultazioni devono assumersi le proprie responsabilità: i Cantoni e le altre organizzazioni che prendono regolarmente parte a queste procedure possono contare su personale qualificato in questo ambito. Da loro ci si può quindi attendere che si informino attivamente sulle condizioni quadro della procedura. Non va d’altra parte dimenticato che, per loro concezione e per la prassi corrente, le procedure di con-