Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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Panoramica Il Consiglio federale propone una serie di modifiche al diritto in materia di procedura di consultazione adempiendo così le raccomandazioni e tre postulati della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. La revisione prevede tra l’altro un rafforzamento del ruolo della Cancelleria federale, una maggiore trasparenza nella comunicazione dei risultati, una regolamentazione più precisa dei termini e l’abbandono della distinzione terminologica tra consultazione e indagine conoscitiva.
Il progetto di legge mira ad attuare le misure decise dal Consiglio federale il 15 febbraio 2012 in risposta alle raccomandazioni espresse nel rapporto del 7 settembre 2011 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N). Alcuni punti della legge federale del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061) andranno migliorati in tal senso. Il progetto è incentrato sugli aspetti presentati qui di seguito.
Ruolo e competenze della CaF
L’avamprogetto di legge (ap-LCo) contribuisce a rafforzare il ruolo della CaF durante la fase di preparazione dei dossier posti in consultazione. L’ordinanza dovrà imporre esplicitamente ai servizi responsabili di sottoporre il progetto all’esame della CaF in tempo utile, prima dell’avvio della procedura, in modo da consentirle di verificare il rispetto delle prescrizioni legali e la completezza dell’incarto.
Abolizione della distinzione tra «consultazione» e «indagine conoscitiva»
La distinzione terminologica impiegata fino ad ora tra «consultazione» e «indagine conoscitiva» sarà abolita e sostituita da due tipologie di consultazioni: quelle avviate dal Consiglio federale e quelle indette dai dipartimenti o dalla Cancelleria federale su progetti di portata minore. Tra questi ultimi rientrano «segnatamente i progetti con uno spiccato contenuto tecnico o amministrativo, per i quali la consultazione serve in primo luogo ad acquisire conoscenze specialistiche e informazioni di base al di fuori dell'Amministrazione federale». Il nuovo disciplinamento permette di meglio delimitare nella pratica le procedure di consultazione il cui avvio spetta ai dipartimenti o alla CaF e, di conseguenza, di distinguerle più facilmente da quelle di competenza del Consiglio federale. Per quanto concerne la procedura, ai due tipi di consultazione si applicano regole in gran parte identiche.
Per le consultazioni indette dai dipartimenti o dalla CaF la cerchia degli interpellati deve poter essere limitata alle persone e alle organizzazioni direttamente coinvolte, come avviene già attualmente. Una lettera accompagnatoria informerà i destinatari in merito alla tipologia di consultazione (procedura avviata dal Consiglio federale oppure da un dipartimento rispettivamente dalla CaF). Le unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata competente devono poter indire autonomamente una procedura solo in casi eccezionali ben definiti.