Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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1 Basi del progetto
1.1 Situazione iniziale
La procedura di consultazione è ben radicata e incontestata nella procedura legislativa federale. Anche i Cantoni conoscono procedure analoghe che, tendenzialmente, negli ultimi anni hanno addirittura sviluppato e formalizzato maggiormente1.
A livello federale le riforme della procedura di consultazione sono state oggetto di ripetute discussioni. Prima dell’adozione del diritto vigente nel 2005, le voci critiche concernevano il ricorso sempre più frequente a tale procedura, il numero troppo elevato delle persone e delle organizzazioni interpellate e la scarsa utilità delle risposte trasmesse (in quanto troppo dettagliate o tecniche oppure con un sostegno politico insufficiente) come anche lo squilibrio tra utilità effettiva e mezzi impiegati, in particolare a causa dell’impossibilità di anticipare i compromessi politici in seno al Parlamento2. A seguito di queste critiche è stato chiesto di ridurre all’essenziale la procedura3. Tale esigenza, al centro dei lavori di revisione del diritto in materia di procedura di consultazione, ha portato all’adozione della legge del 18 marzo 20054 sulla consultazione (LCo) e dell’ordinanza del 17 agosto 20055 sulla consultazione (OCo), entrambe entrate in vigore il 1° settembre 2005.
Le discussioni che hanno accompagnato la genesi della nuova regolamentazione hanno mostrato che gli obiettivi e le esigenze dell’amministrazione e delle autorità politiche in materia di consultazioni sono difficilmente conciliabili con quelle delle cerchie interessate. Per la autorità politiche si tratta di valutare il grado di sostegno politico nei confronti degli obiettivi del progetto senza troppo limitare il proprio margine di manovra per il seguito dei lavori. Per l’amministrazione è naturalmente essenziale conoscere meglio i fatti sui quali si tratta di legiferare, verificare la fattibilità del progetto (correttezza delle ipotesi di base, scelta del meccanismo di regolamentazione di base) nonché le possibilità di attuazione. Per le cerchie interessate è invece prioritario esercitare un’influenza politica allo scopo di difendere i propri interessi nella procedura legislativa. Infine tutti i partecipanti desiderano limitare il più possibile l’investimento (in tempo e denaro) richiesto dalle consultazioni, ottenendo però nel contempo un massimo di informazioni utili. L’amministrazione vorrebbe ad esempio risposte possibilmente strutturate, chiare e quindi facilmente analizzabili entro tempi brevi mentre gli interpellati auspicherebbero
1
Cfr. a questo riguardo ad esempio i contributi di CAUSSIGNAC, SCHWAAR, LOERTSCHER e di NUSPLI-GER/BRUNNER in LeGes 2/2011, pag. 205 segg.
2
Cfr. KURT NUSPLIGER/STEPHAN BRUNNER, Das Vernehmlassungsverfahren in den Deutschschweizer Kantonen, LeGes 2/2011, 239–246, pag. 240 con referenze supplementari.
3
In merito alla genesi della legge sulla consultazione cfr. THOMAS SÄGESSER, Handkommentar Vernehmlassungsgesetz, Berna 2006, Einleitung, n. marg. 13 segg.
4
RS 172.061
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