Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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Trasparenza nella comunicazione dei risultati
Le due procedure devono essere ampiamente unificate e disciplinate in modo più preciso nella legge. Ciò consentirà di eliminare gli aspetti poco chiari concernenti la procedura relativa alle indagini conoscitive. Come già avviene per le consultazioni indette dal Consiglio federale, in futuro i risultati delle consultazioni avviate dai dipartimenti dovranno essere obbligatoriamente riassunti in un rapporto (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. c ap-LCo).
Introduzione dell’obbligo di motivare la riduzione del termine per l’inoltro dei pareri
Il termine legale minimo per le consultazioni è attualmente di tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Oggetto di critiche sono soprattutto i brevi termini applicati attualmente alle indagini conoscitive (art. 10 LCo). Per garantire un quadro di riferimento univoco per tutte le consultazioni, in presenza di vacanze o giorni festivi la legge prevede termini minimi prolungati. In caso di riduzione del termine oppure di consultazione in forma di conferenza, l’urgenza invocata deve essere motivata oggettivamente nella lettera d’accompagnamento inviata ai destinatari della consultazione.