Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

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sultazione non sono delle procedure di partecipazione civica, ma costituiscono uno strumento per coinvolgere le cerchie interessate – e quindi di principio competenti in materia – nell’elaborazione di un progetto. La legislazione in materia di procedura di consultazione è chiara, comprensibile da tutti e completata da mezzi ausiliari (esiste in particolare un commento al riguardo). Ci si può pertanto attendere che le cerchie interpellate facciano un uso attivo delle informazioni a disposizione e che, in caso di dubbi, contattino i servizi federali responsabili dell’organizzazione di una consultazione o della legislazione in materia di consultazioni.

1.6 Attuazione

L’attuazione delle misure proposte spetta alle autorità federali che hanno partecipato alla preparazione e allo svolgimento della procedura di consultazione. Non sono coinvolti organi di esecuzione esterni all'amministrazione.

Nel quadro delle misure di attuazione riveste particolare importanza la comunicazione delle modifiche introdotte ai principali destinatari della consultazione (cfr. anche n. 1.5)

1.7 Trattazione degli interventi parlamentari

Il messaggio che risulterà dal presente rapporto fornirà informazioni in merito alle domande di esame contenute nei postulati 1–3 depositati dalla CdG-N (cfr. n. 1.4). Il messaggio comprenderà quindi la proposta di togliere dal ruolo i postulati in questione.

2 Commento ai singoli articoli

Il presente avamprogetto di legge (ap-LCo) si prefigge di attuare le misure decise dal Consiglio federale in risposta alle raccomandazioni della CdG-N. Nel contempo offre anche l'opportunità di inserire alcune precisazioni nella LCo e di recepire nella legge talune prescrizioni della vigente ordinanza.

Art. 1

Il principio sancito nel vigente capoverso 2 secondo cui il campo d'applicazione della legge si estende a tutte le consultazioni indette dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare diventa privo di oggetto in seguito alla prevista unificazione di tutte le procedure di consultazione. Infatti, le indagini conoscitive ai sensi dell'articolo 10 LCo saranno soppresse. L'articolo 5 ap-LCo disciplina in modo esaustivo chi è competente per indire una consultazione. L'articolo 1 capoverso 2 deve pertanto essere abrogato.

La soppressione del capoverso 2 (che non costituiva comunque una disposizione relativa al campo d'applicazione), rende superfluo nel complesso l'articolo 1 che può pertanto essere interamente abrogato.

Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione