Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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In tale contesto andrà poi vagliata l'opportunità di inserire nella legge sulla consultazione una disposizione che consenta non solo di abbreviare il termine di consultazione per motivi d'urgenza ma anche di restringere la cerchia degli interpellati, purché ne siano indicati i motivi e ciò non precluda il raggiungimento degli obiettivi della consultazione.
In linea di massima, anche la CdG-N ritiene che l’avvio di una procedura di consultazione competa unicamente al Consiglio federale e ai dipartimenti. Essa ricorda tuttavia che si era limitata a incaricare il Consiglio federale di esamine la pertinenza di due procedure differenti e che non ha mai chiesto di prevedere un’unica procedura. Secondo la Commissione i diversi obiettivi dei due strumenti giustificano pienamente certe differenze di procedura, segnatamente per quanto concerne la definizione della cerchia dei destinatari.
1.5 Motivazione e valutazione delle modifiche proposte
1.5.1 Misure relative alla trasparenza nella comunicazione dei risultati
Sia nel rapporto della CdG-N che in quello del gruppo di lavoro misto Confederazione – Cantoni relativo all’attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni è chiesta l’adozione di misure volte a migliorare la trasparenza nella comunicazione dei risultati, in particolar modo di quelli delle indagini conoscitive.
Rispetto all’attuale articolo 10 capoverso 2 LCo, il nuovo articolo 8 capoverso 2 ap-LCo definisce con maggiore chiarezza l’obbligo di stilare un rapporto sui risultati per tutte le consultazioni (cfr. spiegazioni in merito esposte in seguito). In futuro l’attuale regolamentazione a livello di ordinanza concernente l’informazione e la pubblicazione del rapporto sui risultati (art. 21 OCo) si estenderà anche alle consultazioni avviate dai dipartimenti.
Nel quadro dell’elaborazione dell’ordinanza saranno pure definite le modalità con cui i servizi amministrativi responsabili di una consultazione saranno tenuti a informare gli interpellati in merito alla considerazione dei loro pareri nel seguito della procedura. Per quanto concerne i messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi, l’obbligo corrispondente risulta dall’articolo 141 capoverso 2 lettera c della legge del 13 dicembre 200213 sul Parlamento (LParl). La prevista revisione del diritto in materia di pubblicazioni ufficiali dovrà permettere di pubblicare sistematicamente in modo centralizzato le spiegazioni relative alle ordinanze del Consiglio federale. In tale contesto sarà senz’altro possibile esigere che questi commenti – analogamente a quanto avviene per i messaggi concernenti i disegni sottoposti al Parlamento – forniscano informazioni circa la considerazione dei pareri espressi durante la consultazione. Gli altri oggetti posti in consultazione potranno essere sottoposti a un obbligo corrispondente, concepito in termini generali.
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