Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

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1.4.1 Po. 12.3649 CdG-N Prassi della Confederazione in materia di procedure di consul-

tazione e di indagini conoscitive (1)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in che modo sia possibile venire incontro alla legittima esigenza espressa dai partecipanti alle procedure di consultazione, i quali auspicano maggiore trasparenza nella comunicazione dei risultati, nonché di presentare un rapporto al riguardo e su eventuali provvedimenti legislativi o di altra natura.

La CdG-N ritiene insufficiente quanto previsto dal Consiglio federale per attuare la raccomandazione 2, ovvero l’introduzione nella legge di un obbligo di pubblicare un rapporto sui risultati e, per le indagini conoscitive (in futuro: le consultazioni indette dai dipartimenti), di un obbligo di informare i partecipanti della pubblicazione di questo documento. Essa si aspetta che l’unità amministrativa responsabile pubblichi un rapporto in cui illustri l’influenza dei pareri pervenuti sul progetto iniziale.

1.4.2 Po. 12.3650 CdG-N Prassi della Confederazione in materia di procedure di consul-

tazione e di indagini conoscitive (2)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se sia opportuno mantenere la possibilità di svolgere consultazioni in forma di conferenza, tenuto conto dell'importanza che rivestono e delle incertezze che comportano all'atto pratico, e di valutare le ripercussioni che ne deriverebbero se vi si rinunciasse. È inoltre incaricato di presentare un rapporto al riguardo e su eventuali provvedimenti legislativi o di altra natura.

La CdG-N non si è dimostrata convinta dalle argomentazioni presentate dal Consiglio federale che nel suo parere in merito alla raccomandazione 3 lasciava intendere di voler mantenere la procedura in forma di conferenza. La Commissione è dell’opinione che la valutazione del CPA abbia chiaramente dimostrato che, in passato, la scelta di svolgere una procedura di consultazione in forma di conferenza è stata spesso giudicata inappropriata. Essa non ritiene determinante il fattore dell’immediatezza invocato dal Consiglio federale; in effetti secondo l’articolo 16 capoverso 2 OCo anche nel caso di una procedura di consultazione in forma di conferenza deve essere garantita la possibilità di pronunciarsi per scritto. Sarebbe invece immaginabile limitare la cerchia dei destinatari nelle indagini conoscitive (in futuro: nelle consultazioni organizzate da un dipartimento) a condizione che sia istituita una corrispondente base legale.

1.4.3 Po. 12.3651 CdG-N Prassi della Confederazione in materia di procedure di consul-

tazione e di indagini conoscitive (3)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quale delle due varianti, tra una procedura unica e due procedure distinte, sia più funzionale al raggiungimento degli obiettivi della consultazione e tenga conto al meglio delle esigenze di flessibilità delle autorità organizzatrici, analizzando altresì le conseguenze dell'eventuale passaggio a un'unica procedura. È inoltre incaricato di presentare un rapporto al riguardo e su eventuali provvedimenti legislativi o di altra natura.