Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

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dell’opinione e di decisione. Nel caso di progetti con uno spiccato contenuto tecnico o amministrativo invece di avviare una procedura di consultazione dev'essere sempre possibile ricorrere anche ad altre forme e strumenti di consultazione e di partecipazione di terzi all'elaborazione di progetti della Confederazione oppure a discussioni tra autorità federali ed enti esterni21. Spesso si tratta di una forma di procedura partecipativa mediante la quale le unità amministrative subordinate verificano nuove idee e preparano soluzioni, senza vincolare il Consiglio federale o il dipartimento competente. Inoltre, nella prassi ciò riguarda affari di routine, di scarsa entità e non molto complessi oppure progetti tecnici o amministrativi in merito ai quali è chiamata a esprimersi una cerchia ristretta di servizi specializzati o di esperti. In questi casi spesso, nonostante non sia necessario, viene indetta una consultazione in forma di indagine conoscitiva.

Lo stesso vale per le consultazioni informali che si svolgono durante l'elaborazione di un avamprogetto, prima della consultazione vera e propria. Si tratta innanzitutto di contatti informali che consentono di discutere con servizi specializzati, rappresentanti cantonali, organizzazioni di diritto pubblico o privato o commissioni extraparlamentari i principi di un progetto della Confederazione22.

Cpv. 3 Rinuncia a una procedura di consultazione

Secondo l'articolo 2 capoverso 2 LCo, la procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie. L'articolo 3 LCo enumera i casi in cui una procedura di consultazione deve essere indetta. Il nuovo articolo 3 capoverso 3 ap-LCo introduce la possibilità in determinati casi di rinunciare, eccezionalmente, a una consultazione; l'elenco non è esaustivo.

Secondo la lettera a dev'essere possibile rinunciare a indire una procedura di consultazione per un disegno di legge la cui entrata in vigore non può essere ritardata e che probabilmente deve essere dichiarato urgente dall'Assemblea federale, conformemente all'articolo 165 capoverso 1 Cost., oppure per un progetto di legge che richiede misure urgenti (procedura accelerata secondo l'art. 85 cpv. 2 LParl). Le stesse considerazioni valgono per un trattato internazionale la cui ratifica non può essere ritardata.

Questo corrisponde alla prassi corrente e sarà perciò sancito nella legge come eccezione; in proposito si possono citare alcuni esempi:

- la legge del 30 settembre 201123 sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare

la competitività;

- la legge federale del 25 settembre 200924 sulle misure temporanee di stabilizzazione con-

giunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché del potere d’acquisto;

21 FF 2004 453; n. 1.7, pag. 463 e 465 22 FF 1998 1511