Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

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L'articolo 3 deve essere dotato di una nuova struttura e il suo contenuto rielaborato e completato dal punto di vista redazionale secondo quanto previsto dal nuovo disciplinamento della procedura di consultazione. I capoversi 1 lettere a–c e 2 del diritto vigente sono adeguati dal profilo redazionale. Il vigente capoverso 2 è integrato nella nuova lettera e.

Cpv. 1 lett. d (nuova)

Il rapporto del CPA (n. 3.1.1, pag. 16 segg.) rileva che nella prassi nel caso di importanti ordinanze non sempre è garantita l'esecuzione di una consultazione. Come esempio è menzionata l'ordinanza del 28 ottobre 200914 concernente il fumo passivo per la quale si sarebbe dovuta indire una procedura di consultazione poiché, secondo la maggioranza degli intervistati, la sua esecuzione è affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale, si tratta di un progetto di ampia portata politica, finanziaria ed economica e i Cantoni ne sono considerevolmente toccati (art. 3 cpv. 2 e 3 LCo). L’attuale articolo 3 capoverso 2 LCo enuncia in modo astratto che deve essere indetta una consultazione anche «su altri progetti di ampia portata politica». Il capoverso 2 serve da fattispecie sussidiaria per includere importanti progetti ai quali non si applicano le definizioni dei capoversi 1 lettere a–c e 3 ma che comprendono anche ordinanze aventi un'ampia portata politica o disposizioni d'esecuzione importanti, come quelle che disciplinano i settori degli stranieri o dell'asilo, della circolazione stradale, dell’indicazione dei prezzi o della previdenza professionale15. Poiché in questa disposizione la nozione di ordinanza è intesa solo in modo implicito, l'elenco degli oggetti del capoverso 1 dev'essere completato con le ordinanze importanti. Questa precisazione corrisponde anche al tenore dell'articolo 147 Cost. secondo cui i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati fra l'altro

nell’ambito della «preparazione di importanti atti legislativi»16.

La prima parte della «fattispecie sussidiaria» del vigente capoverso 2 è inserita nel capoverso 1 lettera d. Per chiarire il tenore della legge, vi saranno esplicitamente menzionate anche le ordinanze importanti: secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera d ap-LCo sarà indetta una procedura di consultazione anche in occasione dei lavori preparatori di ordinanze che hanno un'ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale. In tal modo la coerenza interna del vigente capoverso 2 sarà preservata nell'ambito della revisione parziale.

Cpv. 1 lett. e (nuova)

Secondo il testo vigente (art. 3 cpv. 3 LCo), i Cantoni sono consultati se sono considerevolmente toccati da un progetto di ordinanza. Ora si propone di riunire i due oggetti – ordinanze secondo il capoverso 3 e altri progetti la cui esecuzione è affidata in gran parte a organi esterni

all’Amministrazione federale – inserendoli nel capoverso 1 lettera e. Conformemente a questa proposta sarà indetta una consultazione anche per la preparazione di ordinanze e di altri pro-

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RS 818.311

15 FF 2004 453, 468 16 SÄGESSER, Die Bundesbehörden, Kommentar zu Art. 147 BV, n. marg. 115.