Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine

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- Variante: Mantenimento della distinzione: Precisazione delle condizioni riguardanti l’indagine

conoscitiva (racc. 5b)

«Ove il Consiglio federale decida di preservare la distinzione tra procedura di consultazione e indagine conoscitiva, la CdG-N lo invita a elaborare chiare disposizioni in materia di indagine conoscitiva. Nel ripensare le basi legali, il Consiglio federale tiene conto degli elementi seguenti:

5b.1 propone al Parlamento di abbandonare il carattere vincolante del criterio del livello normativo (art. 3 cpv. 1 LCo) e si adopera per garantire un’interpretazione trasparente del criterio della portata del progetto. Intraprende i passi necessari per avviare l’armonizzazione della prassi dell’amministrazione.

5b.2 Si adopera affinché l’autorità competente motivi la propria scelta di indire una procedura di consultazione o un’indagine conoscitiva alla luce degli obiettivi stabiliti dalla legge.

5b.3 Sottopone al Parlamento un disegno di modifica della LCo, che precisi l’autorità alla quale compete la decisione di indire un’indagine conoscitiva.

5b.4 Avvia i lavori per modificare i termini che (in tedesco e francese) designano l’indagine conoscitiva.

5b.5 Si adopera affinché le differenze e le norme che disciplinano le due procedure siano note ai destinatari e all’Amministrazione federale.»

1.3 Parere del Consiglio federale sul rapporto della CdG-N

Nel quadro del suo parere del 15 febbraio 201210, il Consiglio federale ha deciso di attuare le raccomandazioni del rapporto della CdG-N come segue:

1.3.1 Ruolo e competenze della CaF (racc. 1)

Decisione del Consiglio federale: per quanto concerne la raccomandazione 1, l’esecutivo federale da un lato accetta di rafforzare l’obbligo di collaborare dei dipartimenti, dall’altro si rifiuta invece di estendere le competenze e gli strumenti a disposizione della CaF.

1.3.2 Trasparenza nella comunicazione dei risultati (racc. 2)

Decisione del Consiglio federale: l’esecutivo federale è disposto ad accettare la raccomandazione 2, introducendo un obbligo esplicito di comunicare attivamente i risultati delle «indagini conoscitive».