Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 28 pagine
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- la modifica del 30 settembre 201125 della legge sulle banche (rafforzamento della stabilità
nel settore finanziario; too big to fail).
Secondo la lettera b è possibile rinunciare a una consultazione se il progetto riguarda principalmente l'organizzazione o le procedure delle autorità federali o la ripartizione delle competenze fra autorità federali. Questa disposizione ha avuto origine dall'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) del 22 marzo 2010 concernente il miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento26. Essa propone di introdurre nella LCo un nuovo articolo 3 capoverso 1bis con il seguente tenore27:
1bisÈ possibile rinunciare a una consultazione se il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali oppure la ripartizione delle competenze fra autorità federali.
Se la disposizione verrà approvata dalle Camere federali, dovrà essere inserita nell'ambito della presente modifica in questo punto della legge.
Secondo la prassi costante il Consiglio federale indice una consultazione su un progetto di legge soltanto se questa procedura fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie e se le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b LCo sono adempiute28. Se però può chiaramente presumere che non sarà possibile acquisire nuove conoscenze sulla congruità, sull'attuabilità e sul consenso di un progetto di legge, il Consiglio federale rinuncia a svolgere una consultazione. Questa prassi costante sarà disciplinata nella lettera c29. I seguenti esempi di applicazione permettono di illustrare le eccezioni di cui alla lettera c:
- Trattati internazionali politicamente incontestati che non presentano contenuti so-
stanzialmente nuovi. Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:
a. il trattato corrisponde essenzialmente al trattato che completa o sostituisce;
b. una valutazione oggettiva delle circostanze attuali e, all'occorrenza, future mostra che il trattato è accettato a livello politico;
c. i motivi della rinuncia a una consultazione sono illustrati nel messaggio all'Assemblea federale.
Questi trattati rientrano nei seguenti settori: assistenza giudiziaria, polizia, doppia imposizione, libero scambio, cooperazione economica senza clausole preferenziali, convenzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro, protezione degli investimenti.
24 RU 2009 5043 25 RU 2011 811 26 Iv.Pa. 10.440, FF 2011 6049, cifra III, pag. 6076 27 FF 2011 6079, cifra III, pag. 6082 28 FF 2011 6085, 6090 29 Cfr. il rapporto di valutazione del CPA, n. 4.5, pag. 37