Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine

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Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679

te della gestione anche la consulenza e l’assistenza specializzata dei servizi incaricati di redigere le norme nel settore della documentazione dello stato civile e di applicarle all’interno della Confederazione e dei Cantoni, e soprattutto la garanzia di una documentazione in linea con i principi del diritto federale e il reperimento mediante procedura di richiamo secondo l’articolo 43a capoverso 4 CC dei dati dello stato civile da parte dei servizi autorizzati nel rispetto delle norme stabilite;

- gli aggiornamenti sono adeguamenti del sistema operativo esistente dal 2004 e delle sue interfacce mediante innovazioni e ampliamenti con nuove o maggiori funzionalità. Vi rientrano, ad esempio, l’unione domestica registrata introdotta il 1° gennaio 2007, le nuove disposizioni in materia di cognome e cittadinanza che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013 o l’assistenza specializzata relativa alla nuova procedura di richiamo per gli uffici controllo abitanti (art. 43a cpv. 4 n. 5 AP CC) e l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 43a cpv. 4 n. 6 AP CC);

- le nuove versioni sostituiscono il sistema introdotto nel 2004 e da allora ulteriormente sviluppato. Come ogni soluzione informatica, anche Infostar ha una certa durata e una scadenza. Presto il sistema sarà operativo da 10 anni, ma si basa su una tecnologia ancora più vecchia risalente alla fase di sviluppo, che ha avuto inizio negli anni Novanta. Una nuova versione più o meno fondamentale è prevista a breve (progetto «Infostar 2020»), tuttavia non è ancora possibile effettuare una previsione sui tempi o l’entità delle innovazioni.

Viene abrogata la disposizione attualmente in vigore, secondo cui i Cantoni finanziano la banca dati e i costi sono ripartiti in base al numero di abitanti (attuale capoverso 2). I fondi necessari sono ora stanziati dalla Confederazione. Il nuovo capoverso 2 menziona la partecipazione dei Cantoni ai costi soltanto nella misura in cui essi si riferiscano allo stato civile. I dettagli della ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni sono enunciati nell’articolo 6a AP tit. fin. CC.

Capoverso 3

Il capoverso 3 prevede la possibilità di addebitare i costi per richieste di dati e prestazioni non inerenti allo stato civile (p. es. degli uffici controllo abitanti secondo il nuovo art. 43a cpv. 4

n. 5 AP CC) ai servizi autorizzati a ottenerli, secondo il principio della causalità. Dal punto di vista della Confederazione si tratta in questo caso di un cosiddetto finanziamento con mezzi di terzi. Un’eccezione al principio dell’addebito delle prestazioni è prevista dalla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1): per appurare lo stato civile di una persona, le casse di compensazione devono attingere a informazioni del registro dello stato civile se la persona in questione non adempie al proprio obbligo di notifica. Secondo l’articolo 32 capoverso 1 LPGA, le autorità dello stato civile devono comunicare gratuitamente tali informazioni alle casse di compensazione secondo il nuovo articolo 43a capoverso 4 numero 6 AP CC.

Capoversi 4 e 5 numero 1

I Cantoni si attendono un’adeguata possibilità di partecipare allo sviluppo degli aggiornamenti del sistema d’informazione sulle persone. Tale aspetto sarà garantito da una nuova commissione, che fornirà consulenza alla Confederazione su questioni specializzate relative agli aggiornamenti e alle nuove versioni (ma non alla gestione corrente) del sistema centrale (oggi Infostar). Questo meccanismo garantisce che le esigenze di chi si occupa dello stato civile nella pratica siano tenute debitamente in considerazione per tutti gli aggiornamenti e le nuove versioni del sistema.

La commissione non è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a segg. della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), bensì un semplice gruppo di lavoro interno all’Amministrazione della Confederazione, a cui i Cantoni parteciperanno in modo determi-