Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine
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Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679
It.]). Il proprietario è identificato tramite i dati consueti come il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché ricorrendo al codice fiscale. Tali dati, che vanno registrati in un sistema informatico, devono essere riportati anche nella nota di trascrizione (art. 2659 par. 1 C. C. It. e art. 19bisL. 27.02.1985, N. 52). Il problema del codice fiscale è tuttavia costituito dal fatto che non è sempre garantita l’univocità nell’applicazione dell’algoritmo utilizzato per il suo calcolo. Lo stesso codice fiscale (omocodia) può, ad esempio, risultare più volte se i dati personali di più persone coincidono. Il servizio incaricato di attribuire il codice fiscale ha il compito di impedire che si verifichi questo fenomeno.
Francia
L’identificazione dell’avente diritto iscritto nel registro immobiliare ovvero nel registro fondiario nei Dipartimenti del Basso Reno, dell’Alto Reno e della Mosella avviene indicando il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché il cognome del coniuge in base all’iscrizione nel registro dello stato civile (art. 2434 C. C. fr. nonché art. 5 e 7 Décret n°55- 22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).
1.4 Organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti nell’ambito del registro fondiario
1.4.1 Situazione iniziale
Le iscrizioni nel registro fondiario hanno lo scopo di rendere noti i diritti materiali sui fondi. Affinché il registro fondiario possa adempiere a questa sua funzione pubblicitaria, deve essere pubblicamente accessibile entro certi limiti. Il CC sancisce il carattere pubblico del registro fondiario, in particolare attraverso il diritto di informazione e di consultazione di cui all’articolo 970 capoversi 1–3 CC e all’articolo 26 segg. ORF. Ogni persona fisica è autorizzata, senza dover far valere un interesse, a ricevere informazioni sulla designazione e la descrizione del fondo, sul nome e l’identità del proprietario, nonché sulla forma di proprietà e la data di acquisto (art. 970 cpv. 2 CC). Chi invece rende verosimile un interesse ha diritti di consultazione maggiori (art. 970 cpv. 1 CC).
In base a un accordo del settembre 2009 concernente la cooperazione nel quadro del progetto eGRIS (sistema elettronico d’informazione fondiario) tra la Confederazione svizzera, rappresentata dall’UFG, e SIX Group AG, quest’ultima, insieme ai Cantoni, è incaricata di realizzare i seguenti progetti parziali: (a) portale d’informazione, (b) reperimento dati, ossia accesso mediante procedura di richiamo, e (c) pratiche elettroniche. SIX Group AG gestisce tra l’altro l’infrastruttura per la piazza finanziaria svizzera. Il progetto eGRIS sta facendo grandi progressi e attualmente è curato da SIX Terravis AG, una società affiliata di SIX Group AG.
Il progetto eGRIS è di grande importanza perché, in particolare sulla base della modifica del CC dell’11 dicembre 2009 (Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 4637), risulta utile garantire un accesso elettronico su scala nazionale ai dati del registro fondiario e una gestione efficiente delle pratiche tra il registro fondiario, il notariato e gli istituti di credito.
1.4.2 Normativa proposta
Si propone una disposizione secondo cui a un’organizzazione di diritto privato può essere attribuito il compito – senza posizione di monopolio – di realizzare, in collaborazione con i Cantoni, le prestazioni connesse all’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo, alle informazioni concernenti dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse, nonché alle pratiche elettroniche con l’ufficio del registro fondiario (art. 949d cpv. 1 AP CC).