Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine
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Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679
legalmente valido. Al contempo è stata ammessa l’introduzione della procedura automatica di richiamo, che permette agli interessati, in presenza dei requisiti legali e tecnici necessari, di prendere visione del registro fondiario in rete. I governi dei Länder sono responsabili per la gestione meccanica del registro fondiario sotto forma di file automatizzato (§ 126 par. 1 GBO). Su incarico dell’ufficio del registro fondiario competente, l’elaborazione dei dati del registro fondiario può essere eseguita sugli impianti di altri servizi statali oppure di una persona giuridica di diritto pubblico, purché sia garantita l’esecuzione corretta delle pratiche (§ 126 par. 3 GBO). Dal punto di vista legale, anche in questi casi l’elaborazione dei dati spetta all’ufficio del registro fondiario. Non è ammesso il trasferimento a persone o a imprese private. Per la trasmissione dei dati, ad esempio tra l’ufficio del registro fondiario e il servizio centrale di elaborazione dei dati, possono invece essere utilizzati dati di gestori privati. Lo stesso dicasi per analogia per la corrispondenza legale elettronica e gli atti fondiari elettronici (§ 135 cpv. 4 GBO).
Nel frattempo l’introduzione del registro fondiario elettronico è stata completata in quasi tutti i Länder. Su questa base s’intende ora istituire il quadro legale per l’introduzione della banca dati del registro fondiario su scala nazionale. Un corrispondente disegno di legge è attualmente in fase di elaborazione presso il Ministero federale della giustizia.
Italia
L’Agenzia del Territorio, strutturata come ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 66 par. 1 lett. a Decreto Legislativo [D. L.] 31.03.1998, N. 112 e art. 64 D. L. 30.07.1999, N. 300), gestisce i registri fondiari, ad eccezione di quelli delle province autonome di Trento e Bolzano, che hanno un proprio registro e offrono un proprio servizio d’informazione (D. L. 18.05.2001, N. 280 e Legge Regionale 17.04.2003, N. 3). L’Agenzia del Territorio gestisce i servizi in rete (informazioni e pratiche elettroniche). L’accesso a pagamento ai servizi è garantito sia ai privati sia ai professionisti del settore in base a un accordo (art. 1 par. 5 D. L. 10.01.2006, N. 2 nonché decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 06.06.2008).
Francia
La pubblicità nel diritto immobiliare (art. 2449 segg. Code civil français [C. C. fr.]) è garantita dai 354 uffici ipotecari (Conservation des hypothèques; dal 1° gennaio 2013 registro immobiliare [Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques]) e dagli uffici del registro fondiario nei Dipartimenti dell’Alto e del Basso Reno e della Mosella (art. 36 segg. Loi du 1erjuin 1924). I servizi informatici sono sottoposti all’amministrazione fiscale generale ovvero, nei Dipartimenti che gestiscono il registro fondiario, al Ministero della giustizia (Loi du 4 mars 2002 und Décret du 26 décembre 2007).
2 Spiegazioni relative ai singoli articoli
2.1 Atti dello stato civile
Art. 39 Registri, In genere
La disposizione del capoverso 1 attualmente in vigore, secondo cui per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici, è imprecisa: la definizione al plurale («registri elettronici») era, all’epoca della sua entrata in vigore il 1° luglio 2004, fortemente improntata all’idea di una riproduzione elettronica per lo meno virtuale del precedente registro dello stato civile cartaceo (registri delle nascite, dei riconoscimenti, dei matrimoni e delle morti come registri degli eventi, registro delle famiglie come registro collettivo). Tuttavia, oggigiorno la documentazione dello stato civile avviene in un unico registro gestito elettronicamente ovvero in un sistema centrale d’informazione, che sostituisce i singoli registri degli