Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine
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Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679
tendersi come numero, bensì come articolo indeterminativo; non è prevista l’attribuzione di una posizione di monopolio –. L’ORF utilizza invece l’ulteriore concetto di «organizzazione responsabile» (art. 6 cpv. 1, art. 27 cpv. 3, art. 29 periodo introduttivo e art. 30 cpv. 3 primo periodo ORF). Quest’ultima potrebbe anche essere, ad esempio, una forma organizzativa di diritto pubblico sotto l’influsso preponderante dei Cantoni, in particolare una società anonima di diritto speciale (cfr. art. 762 seg. OR), ossia una società anonima o una corporazione di diritto pubblico (art. 52 cpv. 2 CC), fatto che qui non viene contestato. La disposizione proposta intende semplicemente chiarire con una formulazione esplicita che anche un’organizzazione di diritto privato può realizzare le prestazioni connesse al sistema elettronico d’informazione sui fondi.
L’organizzazione di diritto privato può realizzare le prestazioni soltanto «in collaborazione con i Cantoni» (cpv. 1 periodo introduttivo). I dati del registro fondiario sono informazioni cantonali e in questo modo la sovranità dei Cantoni sui dati rimane impregiudicata. La norma proposta non obbliga i Cantoni a collaborare con l’organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti designata dalla Confederazione. I Cantoni sono liberi di garantire il carattere pubblico del registro fondiario e il disbrigo per via elettronica delle pratiche con l’ufficio del registro fondiario nel rispetto delle prescrizioni del diritto federale (segnatamente art. 970 CC, art. 26 segg. e 39 segg. ORF) attraverso altre forme di collaborazione o in modo autonomo.
L’UFG esercita, tramite l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), l’alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario (art. 6 cpv. 1 ORF) e dispone della competenza in materia di informatica giuridica. Ne consegue che l’organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti da un lato è incaricata di realizzare le prestazioni elencate connesse al registro fondiario informatizzato (cpv. 1 periodo introduttivo) e dall’altro è sorvegliata dall’UFG (cpv. 2). Il capoverso 1 implica che la Confederazione – laddove necessario – ha la facoltà di realizzare il progetto anche direttamente in collaborazione con i Cantoni.
Secondo il capoverso 1 numero 1 l’organizzazione di diritto privato può realizzare l’«accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo». Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti (art. 970 cpv. 1 CC). Il diritto di consultazione si riferisce a tutti i componenti del registro fondiario, ossia al libro mastro, al libro giornale e ai registri ausiliari (cfr. art. 942 cpv. 2 CC, art. 28 cpv. 1, periodo introduttivo ORF); ai pubblici ufficiali può essere consentito anche l’accesso ai documenti giustificativi (art. 28 cpv. 2 ORF). Essenzialmente deve essere reso verosimile un interesse legittimo in ogni singolo caso. In determinati circoli di utenti si può tuttavia partire dal presupposto di un interesse generale alla consultazione, da un lato, ad esempio, nel caso dei pubblici ufficiali, delle autorità fiscali e di quelle di vigilanza sul registro fondiario, nonché di determinate persone che operano nel settore immobiliare e ipotecario (FF 2001 5134), dall’altro nel caso di persone specifiche – per lo più grandi clienti – per quanto riguarda i dati dei fondi di loro appartenenza o dei fondi su cui vantano dei diritti. Il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati mediante procedura di richiamo (art. 949a cpv. 2 n. 5 CC); l’articolo 28 segg. ORF contiene le corrispondenti disposizioni esecutive. In particolare i Cantoni «o le organizzazioni responsabili» concludono con gli utenti convenzioni conformi al modello dell’UFRF (art. 29 periodo introduttivo ORF). Gli accessi sono protocollati automaticamente e conservati per due anni (art. 30 cpv. 2 ORF). Se i dati vengono trattati in modo abusivo, il Cantone o l’organizzazione responsabile revoca immediatamente l’autorizzazione d’accesso. È ritenuto abusivo, in particolare, l’utilizzo dei dati a fini dell’acquisizione di clienti (art. 30 cpv. 3 ORF).
Inoltre, secondo il capoverso 1 numero 2, l’organizzazione di diritto privato può realizzare la comunicazione di informazioni concernenti «dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse». Il Consiglio federale è autorizzato a decidere se e a quali condizioni tali