Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine
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Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679
nante («Commissione Infostar»). In seno a tale gruppo il dialogo tra Confederazione e Cantoni potrà avere luogo in un quadro istituzionale. La disposizione in materia di delega dell’articolo 45a capoverso 4 e capoverso 5 numero 1 AP CC permetterà al Consiglio federale di fissare in modo adeguato nell’OSC la compartecipazione decisionale dei Cantoni.
Capoverso 5 numero 2
Il Consiglio federale non deve disciplinare soltanto i diritti d’accesso a Infostar delle autorità dello stato civile, ma anche quelli di tutte le autorità autorizzate all’accesso secondo l’articolo 43a capoverso 4 CC.
Al di fuori dello stato civile, ossia degli ufficiali dello stato civile (art. 44 CC) e delle autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni (art. 45 CC), nessuna autorità ha pieno accesso a Infostar (anche per motivi di protezione dei dati, p. es. nel caso del segreto dell’adozione), bensì soltanto mediante una procedura di richiamo ai sensi dell’articolo 43a capoverso 4 CC.
Capoverso 5 numero 3
Questa disposizione rimane immutata e corrisponde all’attuale capoverso 3 numero 3.
Capoverso 5 numero 4
Si propone di menzionare esplicitamente i dati quali oggetto dell’archiviazione; per il resto la disposizione corrisponde all’attuale capoverso 3 numero 4.
2.2 Registro fondiario
Art. 949b Identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario
Secondo l’articolo 50e capoverso 1 LAVS, il numero d’assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto. Per utilizzazione sistematica del numero d’assicurato (art. 134bisOAVS) si intende la raccolta in forma strutturata di dati personali, tra i quali figura il numero a nove cifre di cui all’articolo 133 lettera b OAVS.
La presente disposizione distingue tra utilizzazione (cpv. 1) e comunicazione del numero d’assicurato (cpv. 2). Il capoverso 1 istituisce una base legale formale per l’uso. Lo scopo d’utilizzazione ammesso è l’«identificazione di persone». Soltanto il numero d’assicurato consente di identificare in modo inequivocabile una persona, in particolare quando devono essere confrontati o trasmessi dati tra diverse banche dati. Ricorrendo al numero d’assicurato sarà ad esempio possibile aggiornare automaticamente i cambiamenti di cognome. L’avente diritto è esclusivamente l’ufficio del registro fondiario.
Secondo il capoverso 2 la comunicazione del numero d’assicurato da parte dell’ufficio del registro fondiario è ammessa soltanto a condizioni restrittive. Da un lato come destinatari sono previsti solo servizi e istituzioni che sono autorizzati a utilizzare il numero d’assicurato sistematicamente. Dall’altro si presuppone che la comunicazione sia necessaria per permettere al destinatario di adempiere i compiti impostigli dalla legge e più precisamente i compiti impostigli «in relazione al registro fondiario». All’articolo 28 capoverso 1 ORF il Consiglio federale stabilisce chi ha il diritto legale di accedere mediante procedura di richiamo al registro fondiario. Tuttavia ciò non autorizza automaticamente gli uffici e le istituzioni interessate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato; a tal fine è determinante l’articolo 50e LAVS. Lo scopo della norma proposta è quello di evitare una dispersione del numero d’assicurato, senza però impedire del tutto una sua comunicazione ragionevole nel contesto del registro fondiario. I servizi e le istituzioni come banche e assicurazioni che non dispongono della facoltà di utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dovranno ottenere il