Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679
toposte all’UFG; si tratta di una misura organizzativa possibile senza modificare né leggi né ordinanze.
Il supporto per i Cantoni è garantito dalla separazione organizzativa tra l’UFSC e il SIS e dal 1° gennaio 2012, data di avvio dell’attività del SIS, ha già dato buoni risultati; a tal fine non è necessaria alcuna modifica delle basi legali.
L’attuale progetto propone invece nuove basi legali per quanto riguarda un regolamento adeguato della ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni, nonché il coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo dei futuri aggiornamenti di Infostar.
Inoltre, la definizione più moderna del registro dello stato civile come «sistema centrale d’informazione sulle persone» e l’istituzione di una base legale per la modernizzazione delle procedure elettroniche di notifica a favore delle autorità del controllo abitanti e del registro dell’AVS permettono di indirizzare la collaborazione tra autorità verso un futuro elettronico, sfruttando le possibilità tecniche disponibili.
1.3 Identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario
1.3.1 Situazione iniziale
Vi sono casi in cui una persona fisica non è indicata in modo inequivocabile nel registro fondiario da un lato perché non viene riconosciuta la corrispondenza, come avviene quando ci sono diversi modi di scrivere il nome («Hans» o «Johann», «Meier» o «Meier-Müller») o quando i dati personali identificanti cambiano nel corso della vita (p. es. per cambiamento del cognome), e dall’altro lato a causa di errata corrispondenza, come nel caso di persone con dati personali frequentemente usati, come ad esempio Hans Müller, nato il 5 gennaio 1959 con luogo di origine Zurigo. Per tale motivo risulta molto vantaggioso impiegare un identificatore permanente per le persone fisiche, dal momento che semplifica la gestione dei registri, soprattutto grazie all’ottimizzazione della qualità e al costante aggiornamento dei dati personali, e favorisce lo scambio di dati tra le autorità.
Il 23 settembre 2011 il Consiglio federale ha adottato la revisione totale dell’ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF, RS 211.432.1), in vigore dal 1° gennaio 2012, insieme alla revisione parziale dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411) contenuta nell’allegato (RU 2011 4659). Tali revisioni prevedono, oltre a numerose modifiche e integrazioni, anche nuove disposizioni per identificare le persone fisiche iscritte in detti registri. Queste novità non sono fini a se stesse, bensì mirano a finalità di lungo periodo e in particolare all’impiego del numero d’assicurato AVS in tutti i registri di diritto privato. Per le imprese la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03) stabilisce già un numero unico d’identificazione delle imprese (IDI).
1.3.2 Normativa proposta
Si intende rendere possibile la gestione del registro fondiario mediante un identificatore per le persone fisiche, ossia il numero d’assicurato previsto dalla legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). Essenzialmente si tratta di permettere, nell’ambito della tenuta del registro fondiario, l’utilizzo e la divulgazione del numero d’assicurato a condizioni restrittive (art. 949b AP CC), nonché la ricerca nazionale di fondi (art. 949c AP CC).