Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679
dati – ossia i dati secondo l’articolo 970 capoversi 2 e 3 CC – sono messi a disposizione del pubblico (art. 949a cpv. 2 n. 4 CC). L’UFRF «o un’organizzazione responsabile esterna all’Amministrazione federale da esso designata» può allestire un indice svizzero dei fondi che consenta, mediante reti di dati pubbliche, l’accesso ai dati consultabili anche senza far valere un interesse (art. 27 cpv. 3 ORF). In Internet possono essere pubblicati soltanto, ma pur sempre, i dati del libro mastro il cui accesso per legge non è soggetto a condizioni (art. 970 cpv. 2 CC), ossia la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l’identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d’acquisto (art. 26 cpv. 1 lett. a, art. 27 cpv. 1 ORF). Inoltre va garantito che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e che i sistemi d’informazione siano protetti dalle interrogazioni in serie (art. 27 cpv. 2 ORF). Le prescrizioni legali summenzionate valgono anche per l’organizzazione di diritto privato in questione. Gli altri dati accessibili pubblicamente (art. 970 cpv. 3 CC), ossia le servitù, gli oneri fondiari e le menzioni con specifiche eccezioni (art. 26 cpv. 1 lett. b e c ORF), possono essere consultati soltanto presso l’ufficio del registro fondiario.
Infine, secondo il capoverso 1 numero 3 l’organizzazione di diritto privato può realizzare le «pratiche elettroniche con l’ufficio del registro fondiario». In base al diritto vigente il Consiglio federale disciplina se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica (art. 949a cpv. 2 n. 3 CC, art. 39 segg. ORF). I Cantoni decidono se autorizzare la comunicazione elettronica (art. 39 cpv. 1 ORF) per lo svolgimento delle pratiche relative al registro fondiario. Le richieste in forma elettronica sono presentate agli uffici del registro fondiario essenzialmente mediante una piattaforma di trasmissione secondo l’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento (RS 272.1) oppure mediante le pagine Internet della Confederazione o dei Cantoni (art. 40 cpv. 1, periodo introduttivo ORF); tuttavia il DFGP può anche autorizzare «procedure di trasmissione alternative» (art. 40 cpv. 2 ORF), ad esempio sotto forma di un elenco di criteri specifici per le piattaforme. La disposizione proposta ha carattere dichiaratorio e lascia inalterato il sistema esistente.
2.3 Titolo finale
Art. 6a Titolo finale, IIa. Finanziamento del sistema centrale d’informazione sulle persone nello stato civile
Capoverso 1
La disposizione disciplina la ripartizione dei costi (per la gestione, gli aggiornamenti e le nuove versioni) tra la Confederazione e i Cantoni con riferimento all’articolo 45a capoverso 2 AP CC.
Attualmente i Cantoni versano un contributo di 1,25 milioni di franchi all’anno per la gestione corrente di Infostar, a cui si aggiungono, dall’introduzione della procedura di aggiornamento per il nuovo numero di assicurazione sociale nel settore dello stato civile, ulteriori 0,1 milioni all’anno, nonché altri 0,1 milioni annui per la futura gestione di un data-warehouse (quest’ultima cifra è una stima dal punto di vista attuale). Al menzionato contributo dei Cantoni di 0,1 milioni per la procedura di aggiornamento per il nuovo numero di assicurazione sociale si somma un contributo della Confederazione di circa 0,15 milioni, per un totale di circa 0,25 milioni. Ne emerge un importo totale certo allo stato attuale di 1,6 milioni all’anno per la gestione corrente.
Dall’introduzione di Infostar nel 2004 il sistema è stato ampliato annualmente con nuovi progetti. Il volume d’investimento si aggira tra 1 e 1,5 milioni di franchi all’anno. Con ogni aggiornamento aumentano le spese per la gestione corrente (trasferimento dei progetti completati nella gestione corrente con un aumento costante delle spese e quindi del fabbisogno finanziario per la gestione nel corso degli anni).