Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine

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Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679

1.3.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

In base alla legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull’armonizzazione dei registri, LArRa; RS 431.02), già secondo il diritto vigente nel registro dello stato civile è riportato il numero d’assicurato AVS (art. 8 lett. b dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile, OSC; RS 211.112.2). In futuro questa possibilità dovrà essere estesa anche al registro fondiario mediante una nuova base legale. Come presupposto, però, le persone fisiche devono essere identificate in base a determinate caratteristiche. Secondo l’ORF, attingendo ai documenti giustificativi (art. 51 cpv. 1 lett. a ORF) nel libro mastro vengono registrati i seguenti dati: il cognome, i nomi, la data di nascita, il sesso, l’attinenza o la cittadinanza (art. 90 cpv. 1 lett. a ORF). Poggiando su questa base sarà possibile, tramite l’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità, attribuire alle persone fisiche i numeri d’assicurato e utilizzarli sistematicamente.

Per quanto riguarda l’identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario, ai fini della coerenza dell’ordinamento giuridico vanno considerati gli aspetti riportati di seguito.

«Il numero d’assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto» (art. 50e cpv. 1 LAVS). Dato che in caso di utilizzo sistematico del numero d’assicurato devono essere definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto (art. 50e cpv. 1 LAVS) e la comunicazione dei dati è ammessa solo nel rispetto di condizioni restrittive (art. 50a LAVS), anche nel presente contesto si parte dal presupposto che il numero d’assicurato non può essere reso noto al pubblico sotto forma di estratto del registro fondiario. Non vi è alcun motivo di discostarsi nell’ambito del registro fondiario dalla soluzione intrinsecamente giustificata della LAVS, e soprattutto dagli strumenti che impediscono ai privati di creare profili (patrimoniali) non approvati dagli interessati.

Il numero d’assicurato AVS (art. 50c LAVS e art. 133 dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS, RS 831.101]) costituisce già un identificatore per le persone fisiche con un’infrastruttura legale, organizzativa e tecnica di alta qualità. Se non vi è necessità, è inutile creare un sistema di identificazione alternativo per il settore del registro fondiario.

1.3.4 Disciplinamento all’estero Austria

Presso l’ufficio del registro fondiario non viene utilizzato alcun numero d’assicurato come identificatore per le persone fisiche. A quanto risulta, per l’identificazione sono richiesti solo il cognome, il nome, la data di nascita ed eventualmente l’indirizzo.

Germania

Secondo il § 15 dell’ordinanza sul registro fondiario (Grundbuchverfügung, GBV), per identificare gli aventi diritto nel caso delle persone fisiche vanno indicati il nome e il cognome, la professione, il domicilio e, se necessario, altre caratteristiche distintive come, ad esempio, la data di nascita. Non è previsto un numero d’assicurato o di altro genere come identificatore per le persone fisiche.

Italia

Fatta eccezione per la normativa applicabile nelle province autonome di Trento e Bolzano, in cui l’iscrizione nel registro fondiario è di tipo costitutivo come per il diritto svizzero (D. L. 18.05.2001, N. 280 e Legge Regionale 17.04.2003, N. 3), in Italia l’iscrizione nel registro immobiliare ha essenzialmente soltanto uno scopo pubblicitario. Inoltre, il registro è gestito come sistema di fogli personali e non di fogli reali (art. 2650 Codice Civile Italiano [C. C.