Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679
Situazione futura
Le uscite e le entrate sono contabilizzate attraverso le corrispondenti rubriche di credito. In tal modo si rispetta il principio degli importi lordi. I costi sono addebitati ai Cantoni annualmente dopo l’adeguamento al rincaro come importo forfettario pari a 3 milioni di franchi (soggetto a rincaro) (art. 6a cpv. 1 primo periodo AP tit. fin. CC).
Credito Importo
Spese
A2100.0001 Retribuzione del personale
e contributi del datore di lavoro 781'500
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali 750'000
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 1'000'000
A2115.0001 Spese di consulenza 500'000
Totale 3'031'500
Ricavi
E1300.0010 Ricavi e tasse 3'031'500
Totale 3'031'500
I Cantoni trasferiscono tutta la responsabilità di Infostar alla Confederazione, ma continueranno a essere coinvolti sul piano specialistico nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema e potranno partecipare alle decisioni (art. 45a cpv. 4 AP CC). Alimenteranno la gestione corrente e gli aggiornamenti del «sistema centrale d’informazione sulle persone» (oggi Infostar) inerenti allo stato civile con 3 milioni di franchi all’anno (art. 6a cpv. 1 primo periodo AP tit. fin. CC), importo che corrisponde all’incirca alle spese attuali.
In caso di eventuali nuove versioni del sistema, i Cantoni si assumeranno la metà dei costi (art. 6a cpv. 2 AP tit. fin. CC). Questa chiave di ripartizione equivale all’incirca alla ripartizione dei costi dell’investimento di base per il sistema attuale (art. 6a cpv. 2 tit. fin. CC nella versione oggi in vigore); in futuro non vi sarà quindi alcun cambiamento nella ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni rispetto a quando è stato introdotto Infostar nel 2004.
I costi di gestione, degli aggiornamenti e delle nuove versioni delle funzionalità del sistema che non rientrano nello stato civile dovranno essere liquidati tra la Confederazione e i Cantoni (ed eventualmente i Comuni) di volta in volta e al di fuori della norma dell’articolo 6a AP tit. fin. CC. Rispetto allo status quo per questo settore non vi saranno cambiamenti notevoli dei costi.
Inoltre, gli uffici controllo abitanti dei Cantoni e dei Comuni finanzieranno le nuove funzionalità secondo l’articolo 43a capoverso 4 numero 5 AP CC sia per quanto riguarda la gestione sia per quanto riguarda gli aggiornamenti e le nuove versioni, poiché non rientrano nell’ambito dell’articolo 6a AP tit. fin. CC. Questa soluzione appare adeguata se si considerano l’aumento di efficienza e qualità legato alla modernizzazione e la contemporanea riduzione dei costi generali per gli uffici controllo abitanti.