Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine
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Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679
Rapporto
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Introduzione
Il progetto mira a istituire basi legali per garantire che le persone fisiche siano registrate in modo uniforme in tutti i registri di diritto privato. Attualmente per quanto riguarda il registro fondiario, il registro di commercio, il registro dello stato civile e il registro esecuzioni e fallimenti non vi sono né direttive unitarie né una prassi applicata in modo omogeneo dalle autorità. Questo comporta lavoro inutile sul piano amministrativo e coordinativo. Mentre le imprese sono registrate secondo gli stessi criteri, per le persone fisiche non vi è uniformità. Pertanto lo scopo è quello di raggiungere un’armonizzazione sul medio periodo, stabilendo regole comuni per la registrazione dei dati delle persone fisiche nei vari registri. Questi sforzi di ammodernamento permetteranno di facilitare anche l’interazione con altri registri contenenti dati personali, oltre a quelli di diritto privato, come ad esempio i registri degli abitanti e dell’AVS. Si intende inoltre modernizzare le procedure amministrative in tutti i settori, sincronizzare il contenuto dei dati dei vari registri e aumentare la qualità dei dati. Non solo l’Amministrazione, ma anche i cittidini trarranno profitto da questa semplificazione procedurale, che va di pari passo con una maggiore qualità delle prestazioni e dei dati. Nell’ambito del progetto è stata riservata particolare attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati nell’interesse dei cittadini.
1.2 Atti dello stato civile
1.2.1 Situazione iniziale
L’articolo 45a del Codice civile (CC) attualmente in vigore stabilisce nei suoi capoversi 1 e 2: «La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale. La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti».
La disposizione è entrata in vigore il 1° luglio 2004 e, come solida base legale, ha permesso di attivare la banca dati elettronica centrale dello stato civile (registro informatizzato dello stato civile Infostar). I compiti esecutivi effettivi nell’ambito della documentazione dello stato civile sono rimasti a carico dei Cantoni come in passato. Soltanto la gestione e gli aggiornamenti della banca dati, che funge da strumento di lavoro centrale per adempiere questi compiti esecutivi, sono stati assegnati alla Confederazione, mentre la responsabilità finanziaria di Infostar è dei Cantoni. Attualmente i costi sostenuti dai Cantoni per la gestione corrente ammontano a 1,35 milioni di franchi all’anno (1,25 milioni per compiti inerenti allo stato civile classico, 0,1 milioni per spese legate all’introduzione del nuovo numero di assicurazione sociale nel registro dello stato civile). I costi per gli aggiornamenti di Infostar dipendono dall’entità dei progetti (miglioramenti di funzionalità già esistenti oppure adeguamenti del sistema dovuti a modifiche della legislazione come p. es. l’unione domestica registrata o il nuovo diritto del cognome) e si attestano in media tra 1 e 1,5 milioni di franchi all’anno.
Già pochi anni dopo l’entrata in vigore dell’attuale articolo 45a capoversi 1 e 2 CC è apparso chiaro che questa soluzione è poco idonea per il futuro.
Da un lato alla Confederazione è attribuita, oltre alla competenza di disciplinare il diritto privato federale sancita dalla Costituzione, anche l’alta vigilanza sulle autorità dello stato civile dei Cantoni e dei Comuni in base all’articolo 45 capoverso 3 primo periodo e all’articolo 48 CC. Dall’altro lato l’attuale articolo 45a capoversi 1 e 2 CC stabilisce che la Confederazione gestisce la banca dati «per i Cantoni», mentre questi ultimi la finanziano.