Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine

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Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679

La normativa futura non implica alcuna modifica dell’architettura del progetto del sistema elettronico d’informazione fondiario eGRIS attualmente in fase di sviluppo. Si tratta semplicemente di integrare il CC con una base legale esplicita per eliminare determinati scrupoli in merito alla delegazione a privati dei compiti relativi a eGRIS.

1.4.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Mentre l’Amministrazione e SIX Group AG hanno già da tempo un’idea concreta della gestione delle prestazioni di eGRIS, i Cantoni hanno incaricato soltanto nel 2010 un perito esterno di chiarire diverse alternative. La perizia parte dal presupposto che, in base all’articolo 953 CC, la tenuta del registro fondiario è un compito obbligatorio dello Stato e pertanto ne è esclusa la deroga a una società di gestione privata. Il concetto di «tenuta del registro fondiario» va inteso in senso lato, vale a dire che vi rientra anche la prevista attività della società di gestione SIX Terravis AG. In base alla perizia, come società di gestione è contemplabile soltanto un’ente di diritto pubblico sotto l’influsso preponderante dei Cantoni.

In base all’accordo del settembre 2009 con SIX Group AG, l’Amministrazione ritiene invece che non vada accolto il parere della summenzionata perizia fondato essenzialmente sull’articolo 953 CC, stando al quale la società di gestione dovrebbe essere prevalentemente soggetta a controllo pubblico. La prescrizione dell’articolo 953 CC riguarda in realtà l’organizzazione degli uffici del registro fondiario, la delimitazione dei circondari, la nomina e la retribuzione dei funzionari, nonché l’ordinamento della vigilanza da parte dei Cantoni e non ha alcuna pertinenza con il presente contesto. Sedes materiae è invece l’articolo 949a capoverso 2 CC, che riguarda la tenuta del registro fondiario mediante supporti informatici e non esclude una collaborazione tra i Cantoni e SIX Terravis AG per la realizzazione dei progetti parziali di eGRIS relativi al portale d’informazione, all’accesso mediante procedura di richiamo, nonché alle pratiche elettroniche. L’articolo 949a CC ammette senza dubbio una possibilità di delega, tanto più che nel caso dei compiti in questione si tratta di funzioni che supportano in via ausiliaria la tenuta del registro fondiario nella sua struttura amministrativa.

Premesso ciò, con l’integrazione proposta del CC il legislatore intende eliminare l’obiezione secondo cui come società di gestione di eGRIS è plausibile solo un ente di diritto pubblico sotto l’influsso preponderante dei Cantoni. Non sarebbe opportuno rinunciare a una normativa chiarificatrice: SIX Terravis AG sta facendo buoni progressi nella realizzazione delle prestazioni e gli sforzi compiuti meritano una prognosi positiva per il futuro. Modificare una struttura organizzativa che finora ha dato ottimi risultati renderebbe più difficile o addirittura impossibile la realizzazione del progetto. Grazie a una base legale per un’impresa di gestione privata, i circoli cantonali possono avviare la collaborazione programmata senza alcuna remora.

1.4.4 Disciplinamento all’estero Austria

Dal 1999 la consultazione della banca dati dei fondi è possibile tramite uffici di compensazione, incaricati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell’economia di gestire le pratiche di consultazione. A quanto risulta, tramite una gara d’appalto pubblica della Repubblica d’Austria sono state selezionate imprese private incaricate di mettere a disposizione diverse banche dati, tra cui quella dei fondi, ossia registro fondiario e catasto dell’imposta immobiliare e dei confini.

Germania

Con gli §§ 126 segg. della normativa sul registro fondiario (Grundbuchordnung, GBO) ovvero §§ 61 segg. dell’ordinanza sul registro fondiario (Grundbuchverfügung, GBV) sono stati creati i presupposti giuridici per tenere il registro fondiario su supporti elettronici in modo