Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 25 pagine
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Numeri di riferimento: COO.2180.109.7.83078 / 233.1/2012/00679
consenso della persona interessata per l’utilizzo nel singolo caso. Il numero d’assicurato non comparirà sugli estratti del registro fondiario; saranno indicati solo gli attributi, ossia cognome, nome, data di nascita, sesso, luogo d’origine o cittadinanza (cfr. art. 90 cpv. 1 lett. a ORF), che all’interno dell’Amministrazione permettono di risalire al numero d’assicurato.
Il numero d’assicurato è assegnato a ogni persona che ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 50c cpv. 1 lett. a LAVS); inoltre è assegnato se risulta necessario nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente (art. 50c cpv. 2 lett. b LAVS). Quest’ultima disposizione permette di attribuire un numero d’assicurato anche agli stranieri con domicilio all’estero, che in precedenza non disponevano di un numero. I servizi e le istituzioni autorizzate all’utilizzo sistematico devono adottare misure di sicurezza specifiche, in particolare per l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva (art. 50g cpv. 2 lett. a LAVS). Se i dati sono registrati correttamente, l’ufficio del registro fondiario può venire a conoscenza del rispettivo numero d’assicurato tramite l’UCC (art. 71 LAVS, art. 174 seg. OAVS) e inserirlo tra i dati personali di base. Il Consiglio federale dovrà decidere se in futuro nella banca dati del registro fondiario dovrà essere salvato soltanto il numero d’assicurato.
Secondo l’articolo 50a capoverso 1 lettera bbisLAVS i dati possono essere comunicati a tutti i servizi e le istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d’assicurato. Ancorando esplicitamente l’utilizzo sistematico come proposto (art. 949b cpv. 1 AP CC), la disposizione menzionata ingloba anche gli uffici del registro fondiario e di conseguenza non è necessaria un’integrazione dell’articolo 50a LAVS.
Art. 949c Ricerca nazionale di fondi
Questa possibilità di ricerca trae spunto da una necessità pratica comprovata: in caso di successione vanno individuati i fondi facenti parte della massa ereditaria del defunto, mentre in caso di pignoramento o fallimento bisogna sapere quali fondi appartengono al debitore o al debitore fallito. Grazie al numero d’assicurato del testatore o del debitore fallito, in futuro sarà possibile effettuare una ricerca su scala nazionale dei fondi di tali persone. L’articolo 27 capoverso 3 ORF permette già di allestire un indice svizzero dei fondi, che consente l’accesso ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse. In questo contesto va garantito che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione a un fondo determinato e che non siano possibili interrogazioni in serie (art. 27 cpv. 2 ORF). Ciò significa che non è permesso cercare la proprietà fondiaria di una persona inserendone il cognome nel sistema; va pertanto limitata la possibilità di ricerca dell’utente. La nuova norma proposta permette inoltre di collegare il numero d’assicurato con il numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID; art. 18 cpv. 2 lett. b ORF), che identifica in modo inequivocabile ogni fondo intavolato nel registro fondiario (art. 18 cpv. 1 ORF). In tal modo i fondi registrati elettronicamente possono essere ricondotti a una persona nella loro totalità. Tuttavia l’accesso a un siffatto registro della proprietà fondiaria non è pubblico, ma riservato alle «autorità autorizzate».
Art. 949d Organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti
Si propone una norma secondo cui, nell’ambito della tenuta del registro fondiario informatizzato, un’organizzazione addetta alla realizzazione di compiti può essere incaricata di realizzare le prestazioni relative all’accesso mediante procedura di richiamo (art. 949a cpv. 2 n. 5 CC), alle informazioni concernenti dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse (art. 949a cpv. 2 n. 4 CC), nonché alle pratiche elettroniche con l’ufficio del registro fondiario (art. 949a cpv. 2 n. 3 CC). Si tratta della descrizione della ripartizione del lavoro nel quadro di un accordo di collaborazione; l’organizzazione non è incaricata dalla Confederazione, bensì le sono assegnati vari progetti parziali.
La norma concretizza il fatto che si può trattare di «un’organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti» (cpv. 1 periodo introduttivo) – la parola «una» non è da in-