Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/90: Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina · 29 pagine
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(legge sul fondo infrastrutturale; LFIT)6 stabilisce nell’articolo 2 capoverso 3 che i versamenti al fondo infrastrutturale debbano essere definiti in modo che siano disponibili mezzi sufficienti anche per gli altri compiti previsti del FSTS.
Vista la situazione sempre più critica del FSTS in futuro, saranno fondamentali tutte le uscite, ossia la concorrenza tra i mezzi che ne risulterà o che si acutizzerà, a prescindere dal fatto che i mezzi finanziari vengano impiegati per il risanamento della galleria autostradale del San Gottardo, per l’esercizio delle strade nazionali, per i contributi alle strade principali o i contributi ai grandi progetti ferroviari, o, presumibilmente a partire dal 2016, i contributi al fondo per l’infrastruttura ferroviaria.
Una volta realizzata la seconda canna, il capitale investito nella galleria autostradale del San Gottardo sarà più elevato rispetto a quello odierno, il che comporterà anche un aumento dei costi di manutenzione futuri che, per quanto concerne le strade nazionali, rappresentano in media circa l’1,2-1,5% della somma investita in fase di costruzione. Rispetto all’attuale sistema a una canna, anche l’esercizio di due canne sarà leggermente più costoso, benché vada considerato che i costi di aerazione, attualmente ingenti, in futuro saranno nettamente inferiori grazie al senso unico di circolazione.
Il Consiglio federale prevede di avviare nel corso dell’anno prossimo, e quindi di fatto contestualmente al presente progetto e sulla base di un programma di sviluppo strategico della strada nazionale, una procedura di consultazione in merito alla garanzia di copertura di tutte le spese tramite il FSTS.
1.8 Digressione: finanziamento tramite «pedaggi sulle gallerie»
Precedentemente (cfr. punto 1.7) sono stati illustrati i meccanismi di finanziamento per il risanamento e rinnovo integrale della galleria autostradale del San Gottardo. La questione della riscossione di una tassa per l’utilizzo della galleria del San Gottardo, eventualmente abbinata a una Public Private Partnership (PPP), è periodicamente ripresa, ad esempio, in interventi parlamentari, per cui si ritiene opportuno illustrare tale tematica nell’ambito della seguente digressione. Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla «Analisi Pedaggi - In adempimento dell’incarico conferito in occasione della seduta del Consiglio federale del 27 giugno 2012» (cfr. allegato al rapporto esplicativo).
Dal punto di vista giuridico, l’introduzione di un pedaggio per l’utilizzo della galleria del San Gottardo potrebbe essere decisa direttamente dal Parlamento, sulla base dell’articolo 82 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)7. Quest’ultimo stabilisce che l’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse, ma che l’Assemblea federale può consentire eccezioni. Tale competenza, tuttavia, è limitata a singoli manufatti, ad esempio ponti o gallerie. Sinora il principio basilare secondo cui l’uso delle strade non deve essere soggetto a pagamento è stato sempre applicato e difeso contro eventuali allentamenti. L’unica eccezione concessa dall’Assemblea federale ha riguardato la galleria al confine con l’Italia sotto il Gran San Bernardo.
6 RS 725.13
7 RS 101