Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/90: Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina · 29 pagine

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senso unico di marcia. L’articolo 32 dell’Accordo sui trasporti terrestri definisce soltanto i principi della politica dei trasporti tra la Svizzera e l’UE. Tale disposizione ribadisce che non devono essere adottate misure discriminatorie che limitino la libera scelta del mezzo di trasporto. In particolare, inoltre, essa obbliga le parti contraenti a non introdurre restrizioni quantitative unilaterali adottando, nello specifico, sistemi di contingentamento o autorizzazione nell’ambito del traffico merci pesante14. Aprendo al traffico una sola corsia per senso di marcia, non si discrimina alcun mezzo di trasporto né si limita la libera scelta del medesimo. Per quanto concerne le capacità consentite sul San Gottardo, sia oggi che successivamente all’eventuale realizzazione di una seconda canna continuerà ad applicarsi l’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale, che vieta l’aumento delle capacità delle strade di transito esistenti nell’area alpina. Alla luce di quanto detto, il progetto è compatibile con l’Accordo sui trasporti terrestri.

5.3 Forma dell’atto

Nell’ambito del presente progetto, si modifica una legge federale vigente (LTS), per cui - ai sensi dell’articolo 164 Cost. - la modifica dovrà essere emanata sotto forma di legge federale sottoponibile a referendum.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

La revisione di legge non comporta né esborsi soggetti al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.) né un aumento dei crediti concessi.

5.5 Rispetto dei principi della legislazione in materia di sussidi

La legislazione in materia di sussidi non è interessata dal presente progetto.

5.6 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto non prevede deleghe di ulteriori competenze legislative.

5.7 Protezione dei dati

Il progetto non ha alcun riferimento con la protezione dei dati.

14 Cfr. messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del

23 giugno 1999; FF 1999 5092.