Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/90: Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina · 29 pagine

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Traffico pesante

L’applicazione di una tassa anche ai mezzi pesanti porrebbe una serie di questioni fondamentali, ad es. in caso di pedaggio per l’utilizzo della galleria del San Gottardo. Conformemente all’articolo 40 capoversi 4 e 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri)8, l’importo medio esigibile per un transito attraverso la Svizzera (da Basilea a Chiasso) non può superare i 325 franchi per un veicolo di 40 tonnellate, e non più del 15 per cento di questo importo medio massimo può essere prelevato sotto forma di pedaggi per l’uso di infrastrutture speciali alpine. Considerato l’importo medio massimo di 325 franchi a transito, ciò significa che si potrebbero riscuotere sotto forma di pedaggi non più di 48,75 franchi (15 per cento di 325 franchi). D’intesa con l’Unione europea, questo importo esigibile può essere adeguato al rincaro, come è avvenuto per la prima volta il 1° luglio 2012.

Sino ad oggi l’aliquota massima consentita dall’Accordo sui trasporti terrestri per la TTPCP non è stata interamente sfruttata. Ciò è dovuto, da un lato, all’obbligo di copertura dei costi stabilito dall’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante, LTTP)9 e, dall’altro, alla modalità definita nell’Accordo sui trasporti terrestri relativamente alla suddivisione dei veicoli in categorie di tassa in funzione delle loro emissioni. Di conseguenza, l’importo medio esigibile è attualmente inferiore di 39 franchi rispetto a quanto sarebbe consentito dall’Accordo sui trasporti terrestri. L’introduzione di un pedaggio per l’utilizzo della galleria sarebbe pertanto compatibile con l’Accordo sui trasporti terrestri purché non superi questo tetto massimo. Al San Gottardo, ad esempio, 1 milione di transiti di autocarri all’anno genererebbe teoricamente 39 milioni di franchi di ricavi che dopo il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento con 500 000 transiti di autocarri all’anno scenderebbero a 19,5 milioni di franchi - teoricamente dal momento che la cifra non tiene conto né di uno spostamento del traffico, soprattutto verso altri valichi alpini, né dei costi di riscossione. Con le mozioni 12.3330 e 12.3401, il Parlamento ha conferito mandati in tal senso al fine di sfruttare i margini di definizione dei pedaggi nel quadro dell’Accordo sui trasporti terrestri. A tale proposito, l’Ufficio federale dei trasporti competente sottoporrà una serie di proposte all’interno del successivo rapporto sul trasferimento del traffico.

Se si intendessero aumentare i proventi del pedaggio o il pedaggio stesso senza ridurre la TTPCP, occorrerebbe incrementare le aliquote massime previste dall’Accordo sui trasporti terrestri. In caso contrario, un pedaggio più elevato non può che comportare una riduzione corrispondente delle aliquote della TTPCP, il che a sua volta determina una riduzione delle entrate dalla TTPCP, visto che - in virtù del divieto di discriminazione - tale diminuzione in base all’Accordo sui trasporti terrestri dovrebbe valere per tutti i transiti e gli autocarri, con effetti conseguentemente pervasivi. Queste minori entrate non verrebbero compensate dai proventi dei pedaggi della galleria del San Gottardo, di gran lunga inferiori.

8 RS 0.740.72

9 RS 641.81