Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/90: Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina · 29 pagine

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Avamprogetto

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Galleria autostradale del San Gottardo)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...

decreta:

I

La legge federale del 17 giugno 1994 concernente il transito stradale nella regione alpina15 è modificata come segue:

Ingresso

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 84 della Costituzione federale16,

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 199417

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 3a Galleria autostradale del San Gottardo (nuovo)

1Nella galleria autostradale del San Gottardo è consentita la realizzazione di una seconda canna.

2In ciascuna canna potrà essere in esercizio una sola corsia di marcia. Qualora sia aperta al traffico soltanto una canna, al suo interno i veicoli potranno circolare in entrambe le direzioni.

3Il transito del traffico pesante attraverso la galleria autostradale del San Gottardo dovrà essere dosato. In galleria, i mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci dovranno mantenere una distanza minima gli uni dagli altri.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

15 RS 725.14

16 RS 101

17 FF 1994 II 1171