Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/90: Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina · 29 pagine
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4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale
In questo caso, vanno citate in particolare le ripercussioni sull’obiettivo, sancito dalla Costituzione e perseguito dal Consiglio federale, di trasferire il traffico pesante transalpino su rotaia. Il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento non è collegato sul piano giuridico alla questione delle capacità stradali o della disponibilità di infrastrutture viarie. Se necessario al raggiungimento dell’obiettivo, si dovranno adottare misure aggiuntive indipendentemente dalla superficie stradale che verrà messa a disposizione degli autocarri. Da un punto di vista puramente giuridico, la costruzione di una seconda canna (senza ampliamento delle capacità) con successivo risanamento della canna esistente non ha dunque nessun impatto sulla politica di trasferimento. Questo è quanto già illustrato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 17 dicembre 2010, nel quale ha esplicitamente ribadito la propria intenzione di perseguire l’obiettivo di trasferimento, confermando e intensificando la politica in tal senso. Con decisione del 27 giugno 2012, il Consiglio federale ha riconfermato questo proposito.
Come anzidetto, attualmente per la circolazione degli autocarri la galleria autostradale del San Gottardo e il sistema di dosaggio vigente superano in termini di capacità la domanda effettiva. Dal mero punto di vista della capacità, quindi, oggi sarebbe possibile far fronte al passaggio di un maggior numero di mezzi pesanti. Il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento non dipende pertanto dalla capacità. Con la realizzazione di una seconda canna (senza ampliamento delle capacità) e il successivo risanamento della canna esistente, la funzionalità, la sicurezza, la compatibilità, la disponibilità e quindi anche l’affidabilità di questo asse aumenteranno soltanto nella misura descritta.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’emanazione della LTS e quindi anche la modifica derivante dal presente progetto si fondano sull’articolo 36sexies (attualmente art. 84) della Costituzione. La LTS disciplina l’esecuzione del capoverso 3 dell’articolo costituzionale summenzionato, che vieta l’ampliamento delle capacità delle strade di transito nell’area alpina. Al capoverso 2 dell’articolo 3a proposto, si tiene conto di tale principio stabilendo che, dopo il risanamento, ciascuna canna potrà essere in esercizio soltanto con una corsia di marcia. Terminata la costruzione della seconda canna e completato il risanamento di quella esistente, quindi, entrambe le canne potranno avere esclusivamente una corsia di marcia e una corsia di emergenza. L’utilizzo di due corsie (doppio senso di circolazione) sarà ammesso soltanto nel momento in cui una canna dovrà essere interamente chiusa al traffico. Rispetto alla situazione odierna, dunque, il numero di corsie rimarrà nel complesso invariato, per cui non si ha alcun ampliamento delle capacità della strada di transito e si garantisce la protezione delle Alpi sancita all’articolo 84 della Costituzione. Il progetto rispetta pertanto i principi costituzionali.