Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/90: Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)13

La Convenzione delle Alpi obbliga le parti ad adottare misure a tutela dell’area alpina. All’articolo 2 della Convenzione si legge che le parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità economica europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. In particolare, la cooperazione transfrontaliera deve essere intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico. Per quanto riguarda i trasporti, le parti sono tenute ad adottare misure al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l’uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l’altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità (art. 2 cpv. 2 lett. j). Il progetto non è in contraddizione con gli obblighi sopraccitati della Confederazione.

5.2.2 Accordo sui trasporti terrestri

Conformemente all’articolo 1, l’obiettivo dell’Accordo sui trasporti terrestri è, da un lato, liberalizzare l’accesso delle parti contraenti ai mercati del trasporto merci e passeggeri su strada e ferrovia. Lo scopo è garantire uno scorrimento più agevole del traffico sui percorsi tecnicamente, geograficamente ed economicamente più adatti per tutti i modi di trasporto contemplati dall’accordo. Dall’altro, l’accordo è volto a determinare le modalità di una politica coordinata dei trasporti. Le parti contraenti hanno concordato di sviluppare e garantire una politica coordinata dei trasporti nel settore sia del traffico merci sia del traffico viaggiatori, allo scopo di promuovere una mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente, come pure uno scorrimento efficiente del traffico (art. 30 dell’Accordo sui trasporti terrestri).

Le disposizioni dell’accordo e la loro applicazione si fondano tra l’altro sui principi della libera scelta dei mezzi di trasporto, della rinuncia all’introduzione di misure discriminatorie e dell’assenza di distorsioni nel flusso di traffico. In tale ottica, va citato in particolare l’articolo 32 dell’Accordo sui trasporti terrestri. Esso obbliga le parti contraenti, come si legge al 3° punto, a osservare il principio della rinuncia all’introduzione di restrizioni quantitative unilaterali. Si potrebbe tuttavia sostenere che l’esercizio di non oltre una corsia per senso di marcia, contenuto al capoverso 2 del nuovo articolo 3a LTS, e la contemporanea chiusura di due corsie o il loro utilizzo come corsie di emergenza contravvengano a tale obbligo. La revisione di legge proposta non comporta tuttavia alcuna restrizione quantitativa. Le capacità esistenti attualmente e all’atto della stipula contrattuale al San Gottardo rimarranno tali anche in futuro. Sull’asse del San Gottardo, i veicoli potranno continuare a circolare senza limitazioni e, non da ultimo, anche con maggiore sicurezza grazie al

13 RS 0.700.1